Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06810/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso il decreto di sequestro probatorio del 4 settembre 2025 relativo a somme di denaro (euro 268.500,00; 50.000,00; 263.400,00) e agli apparecchi cellulari sequestrati. Il ricorso deduceva: 1) insufficiente fumus commissi delicti (ricettazione/illeciti fiscali) e quindi motivazione apparente e inadeguata in relazione al sequestro delle somme; 2) violazione del principio di proporzionalità e carenza dei criteri nel decreto di sequestro per i dispositivi informatici, in particolare mancata indicazione dei criteri di selezione del materiale, perimetrazione temporale dei dati di interesse e tempi/ modalità di estrazione e restituzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile e generica la censura sul vincolo posto sulle somme, confermando che il giudice di merito aveva indicato elementi idonei, nello standard cautelare, a fondare il fumus: entità rilevante del denaro, conservazione nei bagagli diretti a Roma, incompatibilità con i redditi dichiarati, modalità di confezionamento in mazzette, versioni inverosimili e violazioni delle norme sul contante. Invece la Corte ha accolto il secondo profilo relativo alla proporzionalità del sequestro dei cellulari: il decreto del pubblico ministero era eccessivamente ampio e non indicava le specifiche informazioni da ricercare, i criteri di selezione dei dati, la perimetrazione temporale né i tempi delle operazioni. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro limitatamente al sequestro probatorio dei supporti e sistemi informatici, ordinandone la restituzione agli aventi diritto; ha invece lasciato inalterato l'assetto relativo al sequestro delle somme.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; richiamato in ordine alla modalità di trattazione della causa in Cassazione.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma in tema di misure cautelari: il ricorrente invocava violazione ma la Corte ha ritenuto la censura, nella parte relativa alle somme, generica e inammissibile perché mirava a criticare la motivazione più che la norma.

  • art. 127, comma 7, cod. proc. pen.

    Riguarda i criteri di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari; è stato richiamato dal ricorrente nella censura di sproporzione del sequestro dei dispositivi.

  • art. 324, cod. proc. pen.

    Norma sul provvedimento di sequestro probatorio: il ricorso denunciava vizi nella motivazione e nella delimitazione del sequestro; la Corte ha invece annullato il decreto soltanto nella parte relativa ai supporti informatici per mancata perimetrazione e criteri di estrazione.

  • art. 626, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la comunicazione alla Procura Generale in sede; utilizzata per gli adempimenti successivi alla decisione.

  • Giurisprudenza di legittimità (casi citati)

    Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025 (Donadini); Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024 (Bozzano); Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020 (Pessotto); Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025 (Resmini)

    La giurisprudenza richiede che, nel sequestro probatorio di dispositivi informatici, il decreto del pubblico ministero specifichi le ragioni per un sequestro omnicomprensivo o, in alternativa, indichi le specifiche informazioni da cercare, i criteri di selezione del materiale, la perimetrazione temporale dei dati e i tempi delle operazioni, nonché la restituzione della copia informatica non rilevante.

Massime di principio

  • Sequestro di denaro: in sede cautelare il fumus può essere fondato su elementi convergenti quali entità rilevante delle somme, modalità di conservazione/confezionamento, incompatibilità con i redditi dichiarati, versioni inverosimili e violazioni delle norme sul contante; contestazioni generiche alla motivazione possono essere dichiarate inammissibili.
  • Sequestro di dispositivi informatici: il decreto che dispone il sequestro deve indicare o giustificare l'ampiezza dell'acquisizione dati o, alternativamente, elencare le specifiche categorie di informazioni da ricercare, i criteri di selezione, la perimetrazione temporale e i tempi previsti per le operazioni e la restituzione; in mancanza la misura può essere annullata per violazione del principio di proporzionalità.
  • Proporzionalità e perimetrazione: misure esplorative e ampie richiedono motivazioni puntuali; l'assenza di criteri selettivi e temporali rende il sequestro illegittimo rispetto alla tutela della privacy e alla necessità di limitare l'interferenza con beni e dati personali.
  • Impugnazioni in Cassazione: le censure che si limitano a criticare la motivazione senza indicare profili di diritto specifici o che sono generiche possono essere dichiarate inammissibili; invece profili che riguardano il rispetto di principi costituzionali/di proporzionalità ben motivati possono portare all'annullamento.
  • Per la Procura: nei decreti di sequestro probatorio su dispositivi digitali è opportuno indicare sempre i criteri di ricerca e selezione, la perimetrazione temporale e le modalità/timing di estrazione per ridurre il rischio di annullamento e assicurare la restituzione rapida dei materiali non rilevanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.