Cassazione Penale, Ordinanza n. 22215/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già separatamente giudicati in sede di cognizione. In cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri di individuazione dell'unicità del disegno criminoso, che egli assumeva sussistente tra i reati indicati nell'istanza. La Corte rileva però che il ricorso è generico e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale aveva escluso che i fatti fossero espressione di un unico programma criminoso e li aveva invece qualificati come indice di una mera tendenza a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure perché non correlate alla motivazione dell'ordinanza impugnata e ha confermato che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa sull'effettiva preordinazione, fin dall'inizio, dei successivi reati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra reati separatamente giudicati
richiamato come base normativa dell'istanza di continuazione in executivis
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa e approfondita sull'effettiva esistenza di un unico disegno criminoso, da accertare con riferimento al momento di commissione del primo reato.
- Per integrare la continuazione non basta la mera omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale o l'unità del bene giuridico tutelato: tali elementi sono solo indici sintomatici e non sono di per sé decisivi.
- L'unicità del disegno criminoso presuppone che i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali fin dall'origine, mentre la semplice reiterazione di condotte illecite può rivelare una tendenza a delinquere e non un programma unitario.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure sono generiche o non si confrontano con la specifica ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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