Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16191/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della responsabilità per il reato di lesioni personali: il ricorrente deduceva violazione di legge per una presunta errata valutazione dell'attendibilità della persona offesa e della teste, contraddittorietà nel valore probatorio del referto medico, omissione nel rilevare indici di falsità nella deposizione della coniuge della persona offesa, svalutazione delle deduzioni difensive relative alle condizioni di salute dell'imputato (portatore di tutore alla spalla destra) e rigetto ingiustificato della richiesta di ammissione di testi per alibi ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze attengono alla valutazione della prova (competenza dell'appello e disciplinata dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.) e quindi non proponibili in cassazione; inoltre, per i reati di competenza del giudice di pace è operativa la preclusione prevista dall'art. 39-bis d.lgs. 274/2000 che esclude la cassazione per vizi di motivazione. La censura sul rigetto dell'ammissione dei testi è stata considerata generica e priva di indicazione delle circostanze che i testi avrebbero dimostrato. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso alle spese della parte civile, liquidate in Euro 660,00.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assunzione delle prove testimoniali su richiesta delle parti; la Corte ha ritenuto che la richiesta di ammissione dei testi per l'alibi era generica perché non indicava quali circostanze decisive i testi avrebbero provato, rendendo la censura inammissibile.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita le censure in cassazione relative alla valutazione della prova: le doglianze attinenti all'apprezzamento dell'attendibilità delle dichiarazioni sono deducibili solo nei termini previsti da questa disposizione; nel caso la Corte ha qualificato i motivi come critica della valutazione probatoria, dunque inammissibili.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Prevede l'esclusione della proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace per vizi della motivazione; la Corte ha invocato tale norma per dichiarare inammissibili le doglianze sulla valutazione della prova.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul valore della prova documentale e sulle valutazioni dei giudici: la Corte ha richiamato che il ricorso non può essere usato per sollevare questioni di merito relative alla valutazione probatoria con finta violazione di questa norma.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e art. 5 d.l. 01/04/2021, n. 44

    Richiamate in relazione alla disciplina della richiesta di discussione orale; la Corte ha rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta ai sensi della normativa emergenziale citata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa sanzione, fissando la somma in Euro 3.000.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammessa in linea generale la revisione della valutazione della prova: i motivi che si limitano a contestare l'attendibilità di testi o persone offese sono spesso inammissibili ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
  • Per le sentenze d'appello su reati di competenza del giudice di pace, le doglianze sulla motivazione sono precluse ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. 274/2000; chi impugna deve pertanto puntare su vizi di diritto o nullità formali, non su valutazioni di merito.
  • Quando si denuncia il rifiuto di ammettere testi (art. 507 c.p.p.), la censura in cassazione richiede che sia indicato con precisione quali circostanze decisive quei testi avrebbero provato; altrimenti la censura sarà considerata generica e inammissibile.
  • Se l'impugnazione mira a sostenere incompatibilità della dinamica con le condizioni fisiche dell'imputato, tali elementi devono essere puntualmente documentati e discussi nei gradi di merito; in cassazione servono motivi di diritto che evidenzino un errore normativo nella valutazione.
  • Le parti devono curare la specificità e la qualificazione giuridica delle doglianze: mascherare un appello alla valutazione della prova come violazione di norme processuali è inefficace e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende); valutare il rapporto costi-benefici prima di proporre ricorso in cassazione quando i motivi siano essenzialmente di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.