Cassazione Civile, Ordinanza n. 06015/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione, l'Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità della società e aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2001, recuperando maggiori ricavi non dichiarati e maggiori imposte ai fini IRPEG, IVA e IRAP, sulla base di un accertamento analitico-induttivo fondato anche sulla percentuale di ricarico ricostruita dai verificatori. La società aveva impugnato l'atto deducendo vizi motivazionali e l'erroneità del ricarico; i giudici di merito avevano annullato l'accertamento. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., sostenendo che, una volta ritenuta parzialmente inattendibile la contabilità e non condivisa la ricostruzione dell'Ufficio, la CTR non poteva limitarsi ad annullare l'atto ma avrebbe dovuto procedere essa stessa alla corretta rideterminazione della percentuale di ricarico e quindi del quantum della pretesa tributaria. La resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che si mirasse in realtà a un nuovo giudizio sul fatto e che mancasse l'indicazione delle critiche svolte in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia, osservando che la censura era di diritto e che l'Ufficio aveva indicato gli atti e le ragioni delle proprie doglianze. Nel merito ha accolto il ricorso: ha chiarito che il giudice tributario, quando ravvisi non l'assoluta nullità dell'atto ma la sola infondatezza parziale della pretesa fiscale o l'erroneità della quantificazione operata dall'Ufficio, non può limitarsi ad annullare integralmente l'accertamento, ma deve procedere alla rideterminazione della corretta pretesa nei limiti del petitum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo esame e la corretta quantificazione della pretesa fiscale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
la censura di violazione di legge e nullità della sentenza è stata ritenuta ammissibile perché in realtà sollevava una questione di diritto sulla necessità per il giudice tributario di rideterminare il quantum della pretesa fiscale.
è richiamato come parametro del divieto di pronuncia ultra/extra petita; la Corte esclude che la rideterminazione del dovuto da parte del giudice tributario violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
viene evocato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere l'obbligo del giudice di pronunciare sul merito della pretesa e non limitarsi all'annullamento dell'atto.
sono richiamati per affermare che il giudice tributario può avvalersi degli ordinari poteri di valutazione delle prove e dei fatti per quantificare correttamente la pretesa fiscale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il giudice ritenga solo parzialmente infondata la pretesa fiscale o non condivida i criteri di quantificazione adottati dall'Ufficio, non può arrestarsi all'annullamento integrale dell'atto, ma deve pronunciarsi sul merito sostituendo la propria determinazione a quella amministrativa, nei limiti del petitum.
- La rideterminazione giudiziale del quantum della pretesa tributaria, ove l'atto non sia radicalmente nullo, non integra esercizio di potestà amministrativa né viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- In presenza di accertamento analitico-induttivo fondato su percentuali di ricarico ritenute non coerenti o non congrue, il giudice di merito deve procedere a una corretta quantificazione della base imponibile e dell'imposta dovuta, se dispone degli elementi per farlo, anziché eliminare tout court l'avviso di accertamento.
- Le doglianze che prospettano una questione di diritto sulla doverosità della rideterminazione giudiziale del tributo sono ammissibili anche se inserite nel paradigma della violazione di legge o della nullità della sentenza.
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