Sentenza n. 11248/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’esecuzione della sentenza n.10945/2023 emessa il 04/12/2023 dal Tribunale di Roma, sez. lavoro, G.L. dott.ssa Angela Damiani, nel procedimento recante nr. 33051/2023, passata in giudicato, notificata in forma esecutiva al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 12/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 10945/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 10945/2023 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto all'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Il Ministero, pur costituito, non ha fornito chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'obbligo di esecuzione e l'adozione delle misure necessarie in sede di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non avesse dimostrato né chiarito l'avvenuta corretta esecuzione del giudicato. Richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha riconosciuto il diritto del ricorrente a conseguire la prestazione accertata nella sentenza del giudice ordinario, precisando che i presupposti della pretesa riconosciuta dal titolo non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare previa richiesta del ricorrente e con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
La tutela dell'ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione delle misure necessarie a rendere effettiva la decisione.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
Cass. 13533/2001
Nel rapporto tra creditore e debitore, il creditore deve allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'adempimento; il principio è stato applicato al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento del soggetto obbligato; spetta a quest'ultimo fornire la prova dell'avvenuto adempimento o chiarire le modalità con cui il titolo è stato correttamente eseguito.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto del giudicato e non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal titolo giudiziale.
- Quando l'Amministrazione non dimostra l'esecuzione del giudicato, il giudice può ordinarle di adempiere entro un termine predeterminato e nominare fin da subito un commissario ad acta per l'ipotesi di inutile decorso del termine.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata alla richiesta del ricorrente e operare dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per l'adempimento.
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