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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24842/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che aveva già provveduto sull'istanza con la successiva ordinanza n. 4779/2025. Ha inoltre precisato che a tale ordinanza deve rinviarsi integralmente anche per la pronuncia sulle spese. Non ha disposto sulle spese del presente procedimento.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (resistente)

La controversia

Nel giudizio principale la Corte di cassazione aveva dichiarato estinto il ricorso per rinuncia della parte ricorrente e aveva omesso di regolare le spese, affermando che la parte intimata non avesse svolto difese. La parte già resistente ha allora chiesto la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 24890/2024, sostenendo di avere invece svolto difese e chiedendo la liquidazione delle spese di lite, ritenendo l'omissione frutto di mera distrazione emendabile. Successivamente ha depositato memoria richiamando una precedente ordinanza di correzione e chiedendo che la Corte provvedesse comunque sulle spese, in base alla soccombenza virtuale della parte ricorrente rinunciataria.

Norme richiamate

  • art. 288 c.p.c.

    Richiamato implicitamente per la correzione dell'errore materiale, ma l'istanza è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse poiché la Corte aveva già deciso con successiva ordinanza.

  • Cass. Sez. Un. 29432/2024

    Richiamata per affermare che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.

  • Cass. 9430/2002

    Richiamata per il medesimo principio sulla mancata regolazione delle spese del procedimento incidentale.

Massime di principio

  • L'istanza di correzione dell'errore materiale è inammissibile quando, nelle more, la Corte abbia già provveduto sul medesimo oggetto, venendo meno l'interesse attuale alla decisione.
  • La sopravvenuta definizione della questione oggetto dell'istanza esclude la possibilità di ottenere una nuova pronuncia sulla stessa, dovendosi fare rinvio al provvedimento già adottato.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è necessario provvedere sulle spese quando il giudizio incidentale non richieda autonoma regolazione e la questione risulti già definita dal provvedimento successivo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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