Cassazione Penale, Ordinanza n. 19643/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, applicando la procedura semplificata di cui all'art. 610 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento della Corte di appello di Milano che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 69 del 2005, ha prestato assenso all'estensione degli effetti della consegna già disposta verso l'autorità giudiziaria francese in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parigi. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo violazione di legge in ordine al rispetto delle garanzie difensive e alla pretesa violazione del principio del ne bis in idem. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: per il provvedimento di estensione della consegna si applica il regime impugnatorio previsto per la consegna, incluso l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, con termine di cinque giorni dalla conoscenza legale del provvedimento. Poiché il provvedimento era stato depositato e notificato via PEC al difensore il 16/04/2025 e il ricorso è stato depositato il 24/04/2025, il termine risultava già scaduto.
Norme richiamate
art. 26, comma 3, legge n. 69 del 2005
ai sensi dell'art. 26, comma 3
Disciplina l'assenso all'estensione degli effetti della consegna già disposta
procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata quando il ricorso è manifestamente tardivo
troverà applicazione anche l'art. 22 della legge n. 69 del 2005
Si applica al regime di impugnazione del provvedimento di estensione della consegna, con termine di cinque giorni dalla conoscenza legale del provvedimento
modificato dal d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10
Ha modificato il termine per il ricorso per cassazione previsto dall'art. 22 della legge n. 69 del 2005, riducendolo a cinque giorni
art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22,comma 5, legge n. 69 del 2005
Prevede gli adempimenti successivi alla declaratoria di inammissibilità nel procedimento di consegna
Massime di principio
- Il provvedimento di estensione degli effetti della consegna già disposta è assimilato, quanto al regime delle impugnazioni, alla consegna stessa.
- Per il ricorso per cassazione avverso tali provvedimenti trova applicazione il termine di cinque giorni dalla conoscenza legale del provvedimento, non il termine ordinario di dieci giorni.
- La tardività del ricorso determina l'inammissibilità rilevabile con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610 c.p.p., senza esame dei motivi di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le doglianze inerenti a garanzie difensive o al ne bis in idem restano assorbite se il ricorso è proposto oltre il termine di legge.
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