Cassazione Penale, Ordinanza n. 33253/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine utile di impugnazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, applicando il principio per cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione comporta una valutazione di colpa ai fini della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la sua responsabilità penale per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose. Il ricorso, tuttavia, è stato proposto oltre il termine di legge: la sentenza di appello è stata pronunciata il 13 dicembre 2024 in camera di consiglio senza intervento delle parti; il dispositivo è stato comunicato il 16 dicembre 2024 e la motivazione depositata il 28 dicembre 2024. La Corte di cassazione ha quindi verificato il termine di impugnazione di trenta giorni, aumentato di quindici giorni per la mancata presenza dell'imputata, ritenendo che esso scadesse il 12 febbraio 2025. Poiché il ricorso è stato presentato il 19 febbraio 2025, lo ha dichiarato inammissibile per tardività. Non risultano nel testo altri motivi di merito esaminati.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
È richiamato per descrivere il procedimento in camera di consiglio senza intervento delle parti nel quale è stata pronunciata la sentenza di appello.
art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
La motivazione della sentenza di appello è stata depositata entro il termine di quindici giorni previsto da questa norma.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Indica il termine ordinario di trenta giorni per proporre impugnazione contro la sentenza di appello.
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare in ragione dell'assenza dell'imputata.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché tardivo, quindi proposto oltre il termine stabilito dalla legge.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione comporta l'attribuzione di profili di colpa ai fini della condanna pecuniaria.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
Richiamata a sostegno della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità evidente.
Massime di principio
- Il termine per impugnare la sentenza decorre secondo le regole speciali applicabili al deposito della motivazione e, quando previsto, va aumentato per l'assenza dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile per tardività, senza che la Corte debba esaminare i motivi di merito.
- L'inammissibilità evidente dell'impugnazione legittima la declaratoria de plano in sede di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in quanto la manifesta tardività dell'atto è indice di colpa processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33212/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33213/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33214/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33216/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33218/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33219/2025 del 08/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →