Cassazione Penale, Sentenza n. 13346/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza di patteggiamento per plurimi motivi: (i) violazione di legge e difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica del capo D, sostenendo che mancava il presupposto dell'occupazione abusiva dell'area ex carbonile lato Levante (area che sarebbe stata nella disponibilità di Enel produzione s.p.a. e di Spinelli s.r.l., non dell'Autorità di sistema portuale); (ii) violazione di legge per errata qualificazione dei fatti dei capi A e D come corruzione (art. 318 c.p.) anziché concussione, con richiamo a elementi fattuali dettagliati che, secondo la difesa, avrebbero dimostrato la diversa fattispecie; (iii) violazione di legge in relazione al capo A, in particolare sulla trasformazione della spiaggia "Punta dell'Olmo" da libera a privata e su pratiche edilizie pendenti, dove la difesa ritiene erroneamente applicato il delitto di corruzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), il sindacato in Cassazione sulla qualificazione giuridica è consentito solo per errori manifesti: errori che emergano in modo chiaro e privi di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle risultanze probatorie e una diversa lettura favorevole delle stesse, cioè una valutazione di merito non ammessa in questa sede. Perciò ha pronunciato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di dichiarare senza formalità l'inammissibilità delle impugnazioni contro sentenze di patteggiamento quando i motivi dedotti non siano ammissibili; qui è stato applicato per escludere il sindacato di merito e dichiarare il ricorso inammissibile.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita la possibilità di impugnare la qualificazione giuridica della fattispecie nella sentenza di patteggiamento ai casi di errore manifesto; richiamato dalla Corte per stabilire i limiti della revisione in Cassazione.
Norma che punisce la corruzione per un pubblico ufficiale; citata nel ricorso dalla difesa come norma applicata dalla sentenza ma contestata relativamente alla qualificazione del fatto (corruzione vs concussione). La Corte non ha riformato la qualificazione perché la questione avrebbe richiesto valutazione di merito.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116
Precedente richiamato per chiarire che l'errore manifesto sulla qualificazione giuridica sussiste solo quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; la Corte lo ha applicato per escludere l'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) la Cassazione può sindacare la qualificazione giuridica solo se l'errore è manifesto, ossia evidente e privo di ragionevoli dubbi interpretativi.
- Le impugnazioni che sostanzialmente chiedono una diversa valutazione delle prove o un riesame dei fatti (valutazione di merito) sono inammissibili se proposte avverso una sentenza di patteggiamento.
- La controversia sulla titolarità o sulla disponibilità di un bene (es. chi deteneva l'area) è di regola questione fattuale: contestarla non basta a dimostrare un errore manifesto di qualificazione giuridica, a meno che la sentenza riporti una qualificazione palesemente dissociata dall'imputazione.
- La distinzione tra corruzione (art. 318 c.p.) e concussione richiede spesso un esame puntuale delle modalità e della coercizione esercitata: sollevare solo questioni interpretative tipiche del merito non consente di superare il limite dell'errore manifesto in sede di Cassazione per patteggiamento.
- Conseguenza pratica: chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve individuare e dimostrare un palese contrasto tra la qualificazione in sentenza e il contenuto formale del capo di imputazione, evitando motivi che chiedano la riconsiderazione delle prove.
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