Cassazione Civile, Ordinanza n. 01093/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia agli atti da parte delle ricorrenti. In ragione dell’istanza dei controricorrenti, la Corte ha disposto che non vi fosse condanna alle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
Le società hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3616/2018. Successivamente, con atto depositato in data 1/10/2025, hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. I controricorrenti costituiti hanno a loro volta depositato istanza di estinzione del ricorso senza regolazione delle spese. La Corte ha verificato che la rinuncia rispondeva ai requisiti dell’art. 390 c.p.c. e ha preso atto dell’istanza dei controricorrenti in tema di spese.
Norme richiamate
La rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.
La rinuncia agli atti del giudizio è efficace ai fini dell’estinzione quando osserva i requisiti formali previsti dalla norma.
non vi è condanna sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.
In presenza dell’istanza dei controricorrenti, la Corte ha escluso la condanna alle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, se conforme ai requisiti formali previsti dal codice di rito, determina l’estinzione del processo.
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e le parti controricorrenti chiedono che non venga pronunciata condanna alle spese, il giudice può dichiarare l’estinzione senza porre le spese a carico del rinunciante.
- In sede di legittimità, la verifica della rinuncia si concentra esclusivamente sulla sua regolarità formale e sui suoi effetti processuali, senza affrontare il merito della controversia.
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