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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16796/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato personalmente, con memoria firmata e trasmessa tramite l'ufficio matricola della casa circondariale, l'ordinanza del 29/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Sassari. La Corte ha rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo che l'atto sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    a seguito della riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato; è richiesto il ministero di difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla norma, con le conseguenze economiche previste.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato/condannato.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01

    ha affermato il principio secondo cui, dopo la riforma del 2017, il ricorso personale dell'imputato o del condannato è inammissibile.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato o il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità originaria del ricorso, rilevabile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La regola opera per i provvedimenti e per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017; per i ricorsi personali proposti in tale regime non vi è spazio per una valutazione nel merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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