Cassazione Penale, Sentenza n. 38790/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. Denunciava un vizio di motivazione: la motivazione dell'ordinanza sarebbe carente perché il Riesame avrebbe richiamato per relationem il provvedimento iniziale senza confutare le eccezioni difensive, e il GIP si sarebbe limitato a riprodurre la richiesta del P.M. Contestava che la chiusura del conto da parte di Barkleys Bank non dimostrasse la illiceità delle operazioni; sosteneva che le operazioni fossero riconducibili a rapporti di finanziamento ("prestiti") e quindi non chiaramente illecite. Contestava inoltre la carenza di motivazione sul periculum in mora e la violazione del principio di proporzionalità del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via formale ha ritenuto che il ricorso deducesse un "vizio" di motivazione attinente all'art. 606, lett. e), c.p.p., mentre, nei ricorsi contro misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.) la censura è ammessa solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione; l'illogicità o la contraddittorietà non sono causa di ammissibilità in questa sede. Anche nel merito, comunque, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame: risultavano concreti indizi di reità (gestione della Blackbird come intermediario del credito, contabilizzazioni omesse, canalizzazione di somme sul conto personale dell'indagato, mail indicativa della volontà evasiva), il periculum in mora era dimostrato da condotte fraudolente e dall'entità del profitto illecito, e il sequestro per equivalente era proporzionato (profitto stimato €1.470.000, beni sequestrati circa €1.000.000 e beni mobili). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese e all'onere del versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge; quanto alla motivazione dell'ordinanza, per "violazione" deve intendersi l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, non la sua illogicità o contraddittorietà
È il motivo di ricorso relativo ai vizi di motivazione (illogicità/contraddittorietà); la Corte ricorda che tale deduzione non rende ammissibile il ricorso contro misure reali quando il vizio denunciato non consista nella totale mancanza o mera apparenza della motivazione
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso (onere delle spese del procedimento e previsione del versamento alla Cassa delle ammende)
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione all'applicazione equitativa delle sanzioni pecuniarie alla parte che propone ricorso riconosciuto inammissibile, prendendo in considerazione la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso limitatamente ai casi di violazione di legge intesa come mancanza o mera apparenza della motivazione; doglianze di illogicità o insufficiente apprezzamento degli elementi probatori vanno in genere inammissibili se prospettate come generico vizio di motivazione
- Se si contesta la motivazione del giudice in tema di gravità indiziaria o periculum in mora, è necessario dimostrare che la motivazione è del tutto assente o meramente apparente; diversamente tali censure dovrebbero essere formulate come motivi di merito (art. 606, lett. e) c.p.p.) ma con rischio di inammissibilità se non collocate correttamente
- Per contestare la proporzionalità di un sequestro per equivalente occorre fornire elementi concreti che dimostrino lo sproporzionato squilibrio tra valore del profitto contestato e misura patrimoniale sequestrata (valori certi, criteri di stima e alternative meno afflittive non valutate)
- In fase di impugnazione preparare una ricostruzione precisa che evidenzi l'assenza totale di motivazione o la sua mera apparenza (es. omissione di passaggi logici essenziali, palese copia della richiesta del P.M. senza autonomia argomentativa) aumenta le probabilità di ammissibilità; altrimenti valutare rimedi processuali diversi o impugnazioni con adeguata inquadratura giuridica
- Le conseguenze pratiche della declaratoria di inammissibilità possono comprendere condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende; valutarne il rischio prima di proporre ricorso se la posizione appare formalmente debole
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