Cassazione Penale, Sentenza n. 12667/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per i soli effetti civili proposto dalla parte civile per omesso deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio presso il difensore, richiamando l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La parte civile ha contestato che tale obbligo operi nei suoi confronti, atteso che gli artt. 100 e 154 c.p.p. stabiliscono la domiciliazione ex lege della parte civile presso il difensore che la rappresenta, rendendo superfluo il deposito di una nuova dichiarazione al momento dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non trovi applicazione quando l'appello è proposto dalla parte civile domiciliata ex lege presso il difensore (art. 100, comma 5, c.p.p.). La Corte ha richiamato il precedente (Sez.5, n. 6993/13.11.2023, Gambino) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Prevede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione; la Corte ha escluso la sua applicazione alle impugnative proposte dalla parte civile già domiciliata ex lege presso il difensore.
art. 100, comma 5, cod. proc. pen.
Stabilisce la domiciliazione ex lege della parte civile presso il difensore che la rappresenta "per ogni effetto processuale", sulla quale la Corte ha fondato la non applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, alle partì civili.
Disciplina la domiciliazione e le modalità di notifica alla parte civile tramite il difensore, contribuendo al regime che rende superfluo il deposito di una nuova dichiarazione di domicilio all'atto dell'impugnazione.
Ha introdotto la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, con finalità di certezza e speditezza delle notificazioni in grado d'appello; la Corte ha però ritenuto che tale adempimento non debba incidere sul regime di domiciliazione ex lege della parte civile.
Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023 (Gambino)
Giurisprudenza recente richiamata come principio secondo cui l'obbligo introdotto dall'art. 581, comma 1-ter, non si applica all'appello della parte civile domiciliata ex lege presso il difensore.
art. 33 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione difensiva; concerne disposizioni di carattere transitorio/att attuative del codice (utilizzato nella doglianza processuale), senza incidenza sul principio della domiciliazione ex lege riconosciuto dalla Corte.
Massime di principio
- Quando l'appello è proposto dalla parte civile, non è necessario il deposito, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, della dichiarazione o elezione di domicilio se la parte è già domiciliata ex lege presso il difensore che la rappresenta (art. 100, c.5 c.p.p.).
- L'obbligo introdotto dal d.lgs. 150/2022 mira a rendere certe le notificazioni in grado d'appello, ma non può essere interpretato in modo da sovrapporsi o annullare la domiciliazione ex lege della parte civile prevista dal codice.
- Per evitare rischi processuali, è prudente depositare la dichiarazione/electione di domicilio quando la parte civile cambi difensore o intenda eleggere domicilio diverso da quello ex lege; in tali casi il deposito chiarisce il luogo per le notificazioni.
- L'art. 581, comma 1-ter, mantiene piena efficacia nei confronti dell'imputato appellante non detenuto: per questi soggetti il mancato deposito comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Se l'inammissibilità è stata dichiarata per un adempimento formale non applicabile alla situazione della parte (come nel caso della domiciliazione ex lege), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e restituire gli atti per la decisione di merito.
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