Cassazione Penale, Ordinanza n. 15294/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 10/04/2025 deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione in modo analitico tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente un richiamo congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi. Quanto alla pena, la Corte ha ribadito che la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione può essere espressa sinteticamente con formule come 'pena congrua' o 'pena equa', salvo il caso di pena molto superiore alla media edittale, in cui è necessaria una motivazione più specifica.
Norme richiamate
richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena
richiamato come criterio per la graduazione della pena in relazione alla gravità del reato e alla capacità a delinquere
Massime di principio
- Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare in modo analitico tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che dia conto, in modo congruo, degli elementi negativi ritenuti decisivi o dell'assenza di elementi positivi.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, ai fini dell'obbligo motivazionale, può essere sorretta da formule sintetiche quando la pena irrogata si mantenga entro limiti non marcatamente eccedenti la misura media.
- Una motivazione più specifica sulla quantificazione della pena è necessaria solo quando la sanzione si discosti in modo significativo dalla misura media edittale.
- Se il ricorso è manifestamente infondato, la Corte di cassazione lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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