Cassazione Penale, Sentenza n. 29341/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 3/6/2021 che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso del FAGIOLO; il difensore (avv. Gianluca PAMMOLLI) lamentava errore di motivazione e violazione dell'art. 6 CEDU per il fatto che, nella sentenza di condanna all'ergastolo, non sarebbe stato ascoltato un "teste chiave" indicato dalla difesa, e denunciava omissione di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata (errore materiale e di fatto). Sono stati poi presentati motivi aggiunti con le stesse censure.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivo decisivo: difetto di legittimazione soggettiva del difensore proponente per mancanza di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.; pertanto non si è proceduto all'esame nel merito delle censure sostanziali. La Corte ha inoltre richiamato i limiti dell'art. 625-bis (ricorso ammesso solo per errore materiale o di fatto così come definito dalla giurisprudenza) e ha osservato che l'originaria ordinanza impugnata aveva già rilevato profili di inammissibilità (mancata indicazione degli estremi della decisione di condanna, censure non coerenti col rimedio invocato). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Lo strumento è applicabile in via straordinaria solo per specifici "errore materiale" o "errore di fatto" così come delimitati dalla giurisprudenza; non è mezzo per rilanciare censure di diritto o valutative.
Richiede procura speciale per il difensore che propone ricorsi straordinari nell'interesse del condannato; la sua mancanza determina l'inammissibilità per difetto di legittimazione soggettiva.
art. 6 Carta E.D.U. (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Il vizio denunciato (presunta mancata escussione di un teste favorevole) è invocato come violazione del diritto a un giusto processo, ma non è stato esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, come applicato nella specie (euro 3.000).
Giurisprudenza (richiami della sentenza)
Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014; Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016; Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020
La Corte ha richiamato orientamenti che chiariscono i limiti dell'art. 625-bis, l'esigenza della procura speciale e la distinzione tra errori materiali/di fatto e valutazioni di diritto/non impugnabili tramite tale rimedio.
Massime di principio
- Per proporre un ricorso ex art. 625-bis a favore di un condannato è indispensabile che il difensore sia munito di procura speciale: la sua assenza fa dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
- L'art. 625-bis è uno strumento limitato: è utilizzabile solamente per errori materiali o di fatto chiaramente individuabili, non per contestare valutazioni di merito o questioni di diritto o per ottenere un nuovo esame probatorio.
- Le censure fondate su presunte violazioni dell'art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo, mancata escussione di testimoni) devono essere comunque formulate e documentate, ma possono restare inattuate se il ricorso è viziato da profili formali (es. mancanza di procura, mancata indicazione del provvedimento impugnato).
- È essenziale indicare con precisione gli estremi della decisione impugnata e la natura dell'errore (materiale o di fatto) per evitare inammissibilità per carenza di specificità.
- Il ricorso manifestamente inammissibile o proposto con colpa può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; va valutato preventivamente il rischio sanzionatorio.
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