Cassazione Penale, Sentenza n. 16314/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto riparazione per ingiusta detenzione dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'istanza era fondata sul fatto che le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari da cittadini extracomunitari, poi irreperibili, risultavano inutilizzabili e tale inutilizzabilità non sarebbe imputabile a colpa grave del ricorrente. Contestava inoltre che il giudice della riparazione avesse basato il rigetto su valutazioni congetturali e sul sindacato delle ragioni dell'assoluzione e sosteneva che reticenza o menzogna nell'interrogatorio rientrano nell'esercizio del diritto di difesa e non possono costituire prova di colpa grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione puntuale, coerente e logicamente accettabile: ha valorizzato l'inverosimiglianza della versione del ricorrente circa la sua presenza nelle acque italiane (trovato due giorni dopo lo sbarco su un gommone alla deriva) e le dichiarazioni dei migranti che lo avevano riconosciuto come uno degli scafisti. Ha concluso che la condotta del ricorrente era contraddistinta da macroscopica negligenza e imprudenza, configurando colpa grave idonea a integrare il nesso causale con la detenzione subita, e quindi ha confermato il rigetto della domanda di riparazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata liquidata alcuna somma a favore dell'Amministrazione resistente perché l'Avvocatura dello Stato non ha svolto un'attività processuale specifica e pertinente nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita il controllo della Corte di Cassazione alla verifica della logicità e coerenza della motivazione dei giudici di merito; impedisce una rivalutazione libera dei fatti o una diversa interpretazione delle risultanze processuali
art. 314 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina l'azione di riparazione per ingiusta detenzione; il rigetto può essere motivato ove risulti la sussistenza di colpa grave del destinatario della domanda che abbia contribuito a determinare l'intervento dell'autorità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione controlla la coerenza logico-argomentativa della motivazione dei giudici di merito, non riesamina i fatti se la motivazione risulta razionalmente accettabile
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere respinta se il giudice di merito accerta che la condotta dell'interessato sia stata caratterizzata da macroscopica negligenza o imprudenza tale da aver determinato, anche se non voluta, una prevedibile ingerenza dell'autorità giudiziaria
- La semplice inutilizzabilità di dichiarazioni di terzi (es. testimoni extracomunitari resisi irreperibili) non esclude automaticamente la colpa grave dell'interessato se esistono altri elementi concreti che, valutati ex ante, dimostrino negligenza o comportamento idoneo a generare sospetti
- La reticenza o la menzogna nell'interrogatorio rientrano nell'ambito della difesa, ma la loro valutazione di veridicità e compatibilità con altri elementi probatori può concorrere, legittimamente, alla decisione del giudice sulla sussistenza di colpa grave
- Le spese processuali a favore della parte resistente nel giudizio di legittimità sono liquidabili solo se la parte ha svolto un'effettiva attività difensiva specifica e pertinente nel grado di giudizio
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