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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27616/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza territoriale relativo alla domanda, proposta dal Pubblico Ministero in data 06/06/2022, di conversione in libertà controllata della pena pecuniaria di euro 400 inflitta ad Asan Nuredin. Il Magistrato di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 30/11/2022, aveva dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti a Torino; il Magistrato di Sorveglianza di Torino, con ordinanza del 17/02/2025, si è a sua volta dichiarato incompetente e ha restituito gli atti al Pubblico Ministero per accertamenti sul domicilio del condannato, dando così luogo a una situazione di stasi processuale e al conseguente conflitto negativo sollevato da Napoli il 14/05/2025.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha pronunciato la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Torino, disponendo la trasmissione degli atti a tale ufficio. Nel motivare, la Corte ha ritenuto applicabile il secondo comma dell'art. 677 cod. proc. pen. (criterio della residenza o del domicilio) perché, al momento della richiesta di conversione (06/06/2022), il condannato si trovava in stato di libertà; ha altresì ritenuto incongruo il richiamo del Magistrato di Torino all'art. 107 della legge n. 689/1981, posto che tale norma è stata novellata dal d.lgs. 10/10/2022 n. 150 e che, in ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte aveva già escluso la portata attributiva diversa rispetto all'art. 677 c.p.p. La Corte ha preso atto della residenza/domicilio del condannato in provincia di Torino (Alpignano) e ha quindi assegnato la competenza a Torino.

Norme richiamate

  • art. 677 cod. proc. pen.

    secondo comma dell'art. 677 cod. proc. pen. (utilizzo del criterio della residenza o del domicilio, ai fini dell'individuazione del giudice competente)

    Applicabile quando, al momento della richiesta, il condannato si trova in stato di libertà: la competenza territoriale si determina con riferimento alla residenza o al domicilio del condannato; nel caso di specie tale criterio ha fatto ritenere competente il Magistrato di Sorveglianza di Torino.

  • art. 107 legge 24 novembre 1981, n. 689

    «Per l'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69. Competente è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis del codice di procedura penale»

    La Corte ritiene incongruo fondare la decisione sul richiamo a questa norma nella sua formulazione previgente; la disposizione è stata novellata dal d.lgs. 10/10/2022 n. 150 e, comunque, la giurisprudenza della Corte ha già riconosciuto la prevalenza del criterio dettato dall'art. 677 c.p.p. per la conversione delle pene pecuniarie.

  • art. 71, comma 1, lett. gg) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma che ha modificato l'art. 107 della legge n. 689/1981 e che conferma il ruolo del magistrato di sorveglianza nell'ambito dell'esecuzione delle misure sostitutive e delle conversioni delle multe; la Corte la menziona per evidenziare l'aggiornamento normativo sul punto.

  • art. 678, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla normativa sull'esecuzione sostitutiva come criterio operativo per il magistrato di sorveglianza; la Corte fa riferimento a tale disposizione nel contesto dell'esecuzione delle pene convertite.

Massime di principio

  • Se, al momento della richiesta di conversione della pena pecuniaria, il condannato è in stato di libertà, la competenza territoriale si determina con riferimento alla residenza o al domicilio (art. 677, secondo comma c.p.p.).
  • Se, al contrario, il condannato è già in stato di detenzione al momento della richiesta, trova applicazione il criterio del primo comma dell'art. 677 c.p.p. (competenza del giudice del luogo di esecuzione della pena).
  • Il domicilio può essere decisivo come la residenza: dichiarazioni rese al momento dell'ingresso in carcere o altri elementi probatori possono comprovare il domicilio effettivo e determinare la competenza territoriale.
  • Per le richieste di conversione delle pene pecuniarie (e relative modalità esecutive), la competenza spetta al magistrato di sorveglianza; riferimenti a norme abrogate o superate non sono idonei a mutare il criterio stabilito dall'art. 677 c.p.p.
  • Quando due giudici si rifiutano formalmente di conoscere del procedimento e si crea una situazione di stasi, è ammissibile il conflitto di competenza da decidere dalla Corte di Cassazione; il comportamento corretto, da parte del giudice che ritiene l'altro competente, è sollevare immediatamente il conflitto negativo invece di restituire gli atti al pubblico ministero per accertamenti.
  • In caso di incertezza sulla residenza o sul domicilio, il giudice non competente non dovrebbe solo restituire gli atti al PM per accertamenti, ma è opportuno sollevare il conflitto così da non prolungare la stasi processuale.

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