Cassazione Penale, Ordinanza n. 17705/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 3 giugno 2025. Dal testo emerge che i motivi erano due: con il primo si contestava la regolarità della notificazione del decreto di citazione in appello, assumendone l'invalidità; con il secondo si riproponevano censure già esaminate e disattese nei precedenti gradi di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi non erano consentiti in sede di legittimità: il primo era manifestamente infondato, poiché la notificazione risultava eseguita a mani del ricorrente, detenuto per altra causa; il secondo era meramente reiterativo di doglianze già valutate e respinte con motivazione giuridicamente corretta e logicamente coerente dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla notificazione del decreto di citazione in appello, poiché l'atto era stato consegnato personalmente al ricorrente, che era detenuto per altra causa. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo si limitava a riprodurre censure già scrutinare e disattese in appello. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma, richiamata dalla Corte in chiusura.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua, puntuale e logicamente coerente dai giudici di merito.
- La deduzione di nullità o irregolarità della notificazione del decreto di citazione in appello è infondata quando dagli atti risulti la notificazione a mani del destinatario, anche se detenuto per altra causa.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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