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Sentenza

Sentenza del 12/07/2017 n. 79 - Comm. Trib. II grado di Trento

Accertamento tributario - indagine bancaria - ricostruzione induttiva del reddito - necessità di prove analitiche per superare la presunzione ex lege - prova solo parzialmente assolta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione ha ricostruito induttivamente il reddito imputando a ricavi i versamenti e i prelevamenti bancari non adeguatamente giustificati, sulla base della presunzione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente ha cercato di superare tale presunzione richiamando la contabilità semplificata e producendo elenchi o spiegazioni generiche delle operazioni, senza tuttavia dimostrare analiticamente, per ciascun movimento, data, importo, soggetti coinvolti e collegamento con operazioni già registrate in contabilità.

La decisione

La presunzione legale è stata ritenuta superabile soltanto mediante una prova analitica e individualizzata delle singole movimentazioni. La documentazione prodotta dal contribuente è stata considerata insufficiente, perché non consentiva di collegare con precisione ogni versamento o prelevamento alle operazioni contabili già evidenziate. La prova è stata quindi ritenuta solo parzialmente assolta e l'accertamento è rimasto efficace per le movimentazioni non adeguatamente giustificate.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente all'Amministrazione finanziaria di imputare a ricavi i versamenti e i prelevamenti bancari non giustificati.

    La disposizione introduce una presunzione legale relativa: una volta individuate movimentazioni bancarie non giustificate, spetta al contribuente dimostrare analiticamente che esse non costituiscono ricavi o che sono già state considerate nella contabilità.

  • Regime di contabilità semplificata

    La contabilità semplificata non esonera il contribuente dall'obbligo di fornire una spiegazione specifica delle singole operazioni bancarie e non rende sufficienti giustificazioni generiche o riepiloghi privi dei nominativi dei soggetti coinvolti.

Massime di principio

  • In caso di accertamento bancario, ogni versamento o prelevamento contestato deve essere giustificato singolarmente con documenti e dati identificativi precisi: data, importo, causale, soggetto coinvolto e collegamento con la relativa operazione contabile.
  • La produzione di elenchi riepilogativi, annotazioni generiche o spiegazioni riferite complessivamente alle movimentazioni non è normalmente sufficiente a superare la presunzione prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
  • Il contribuente deve dimostrare, per ciascuna movimentazione, che si tratta di somme estranee all'attività imponibile, di trasferimenti già contabilizzati, di finanziamenti, restituzioni, prelievi personali o altre operazioni non qualificabili come ricavi.
  • Il regime di contabilità semplificata incide sugli obblighi contabili, ma non elimina l'onere di fornire una prova analitica e documentata delle movimentazioni bancarie.
  • Quando la prova è fornita solo per alcune operazioni, l'accertamento può essere ridotto limitatamente alle movimentazioni effettivamente giustificate, restando valido per quelle prive di adeguata dimostrazione.

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