Sentenza del 12/07/2017 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Iva - Esistenza e riportabilità del credito - Dichiarazione omessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di utilizzare in detrazione un’eccedenza di credito IVA maturata in un periodo d’imposta per il quale il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale. Il tema centrale è stabilire se l’omessa dichiarazione faccia venir meno il diritto al credito oppure se il credito possa essere fatto valere in una dichiarazione successiva, previa verifica della sua effettiva esistenza.
La decisione
È stato riconosciuto che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale non determina automaticamente la perdita dell’eccedenza IVA, purché il credito sia effettivamente esistente e verificabile. Il credito può essere computato in detrazione nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. In alternativa, il contribuente può richiederne il rimborso mediante la procedura prevista dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 546/1992
La norma consente al contribuente di proporre domanda di rimborso dei tributi e delle somme indebitamente versate, costituendo la procedura utilizzabile per ottenere il rimborso del credito IVA anche quando la dichiarazione annuale relativa all’anno di formazione del credito sia stata omessa.
Massime di principio
- L’omessa dichiarazione IVA non comporta automaticamente la perdita sostanziale del credito, se il contribuente è in grado di dimostrarne l’effettiva esistenza attraverso la contabilità e la documentazione fiscale.
- Un credito IVA maturato in un anno con dichiarazione omessa può essere utilizzato in detrazione nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione, nel rispetto delle condizioni e dei termini applicabili.
- Quando non sia possibile o conveniente utilizzare il credito in detrazione, il contribuente può valutarne la richiesta di rimborso mediante la procedura prevista dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992.
- L’Amministrazione finanziaria può verificare non solo la regolarità formale della dichiarazione, ma soprattutto l’esistenza, l’ammontare e la documentabilità del credito IVA.
- La possibilità di far valere il credito non esclude l’importanza di rispettare gli obblighi dichiarativi e i termini procedurali: la regola va applicata considerando la disciplina vigente e la specifica situazione fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 lug 2017Sentenza del 12/07/2017 n. 79 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 12 lug 2017Sentenza del 12/07/2017 n. 159 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 lug 2017Sentenza del 12/07/2017 n. 164 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 12 lug 2017Sentenza del 12/07/2017 n. 389 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 12 lug 2017Sentenza del 12/07/2017 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 12 lug 2017Sentenza del 12/07/2017 n. 400 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →