Sentenza del 12/07/2017 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Obblighi patrimoniali dei soci dopo l'estinzione della società
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, contestando sia la propria legittimazione passiva e processuale quale socio accomandante, sia la validità degli accertamenti notificati dopo l’estinzione della società. Ha inoltre dedotto la violazione del diritto di difesa per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione (PVC), nonché l’illegittimità delle sanzioni, considerato che il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione ai sensi dell’art. 2320 c.c.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto parzialmente l’appello e ha annullato, limitatamente alla posizione del socio, gli accertamenti TQ5010300320/2010 e TQ5010300136/2012, relativi ai redditi di partecipazione IRPEF degli anni 2007 e 2008. L’annullamento è stato disposto perché il PVC non era stato allegato agli avvisi, con conseguente difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa. Quanto agli accertamenti relativi alla società estinta, il socio non è stato ritenuto privo di legittimazione processuale; tuttavia, l’Amministrazione avrebbe dovuto provare quali attività o somme fossero state distribuite al socio in sede di liquidazione, poiché la sua responsabilità è limitata a quanto effettivamente riscosso. Sono state inoltre ritenute illegittime le sanzioni, non essendo stata dimostrata un’ingerenza del socio accomandante nella gestione societaria. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile
I creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
L’estinzione della società non elimina i debiti non definiti in liquidazione. Tali debiti possono trasferirsi sui soci, ma il creditore deve dimostrare che il socio abbia riscosso somme o beni dalla liquidazione e la responsabilità resta limitata a tale valore.
Art. 2320, codice civile
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione.
Il socio accomandante, salvo prova di una concreta ingerenza nella gestione, non può essere considerato responsabile delle condotte amministrative o delle violazioni tributarie imputabili alla società, né gli possono essere automaticamente applicate le relative sanzioni.
Art. 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’atto impositivo deve essere adeguatamente motivato e, quando fondato su un processo verbale di constatazione, questo deve essere portato a conoscenza del contribuente secondo le regole applicabili. La mancata allegazione o conoscibilità del PVC può compromettere il diritto di difesa e determinare l’annullabilità dell’accertamento.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 6071 del 12 marzo 2013
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce un fenomeno successorio sui generis: i rapporti passivi non si estinguono, ma possono far capo ai soci nei limiti previsti dall’art. 2495 c.c.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non fa automaticamente venir meno i debiti tributari o civili rimasti insoluti; il creditore può rivolgersi ai soci nei limiti delle somme o dei beni da essi ricevuti in liquidazione.
- Quando l’Amministrazione notifica un accertamento al socio dopo l’estinzione della società, deve dimostrare l’effettiva attribuzione al socio di poste attive derivanti dalla liquidazione. La mera qualità di socio non basta, soprattutto se il socio non ha ricevuto nulla.
- Il socio accomandante non risponde automaticamente delle violazioni gestionali o fiscali della società: occorre provare una concreta ingerenza nell’amministrazione, oltre i poteri consentiti dalla legge.
- Se l’accertamento del reddito del socio deriva dalla rettifica del reddito della società di persone, il socio deve poter conoscere gli elementi essenziali dell’accertamento, incluso il PVC quando ne costituisce il fondamento; in caso contrario può risultare violato il diritto di difesa.
- Le sanzioni tributarie richiedono una responsabilità personale e concretamente imputabile; non possono essere applicate al socio accomandante sulla sola base della partecipazione societaria o della presunta percezione di maggiori redditi.
- La legittimazione processuale del socio può sussistere anche dopo l’estinzione della società, ma ciò non significa che egli sia illimitatamente responsabile dei debiti sociali: responsabilità processuale e responsabilità patrimoniale devono essere tenute distinte.
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