Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/07/2017 n. 159 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I.C.A. S.r.l. aveva contestato l'omessa denuncia e il mancato versamento, per l'anno 2014, dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa a diverse insegne installate presso l'ufficio postale di Azzano Decimo, richiedendo euro 340,00. La concessionaria riteneva che ciascuna insegna costituisse un mezzo pubblicitario autonomo, da calcolare separatamente e arrotondare secondo l'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993. A S.p.A. sosteneva invece che le insegne, essendo riferibili al medesimo soggetto e funzionalmente collegate, dovessero essere considerate come un unico mezzo pubblicitario ai sensi dell'art. 7, comma 5, con superficie complessiva di 2,50 metri quadrati e conseguente esenzione prevista per le insegne di esercizio fino a 5 metri quadrati.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone aveva accolto il ricorso di A S.p.A. e annullato l'avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha respinto l'appello di I.C.A. S.r.l., confermando integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le insegne, collocate sulle vetrine e sui muri dello stesso immobile e aventi la medesima finalità di indicare il luogo di esercizio dell'attività, costituissero un unico sostanziale mezzo pubblicitario, anche in assenza di continuità fisica tra i singoli supporti. Considerata la superficie complessiva inferiore a 5 metri quadrati, ha confermato l'esenzione e l'annullamento della pretesa tributaria. Le spese di primo grado sono state compensate; non sono state liquidate spese per il secondo grado, poiché l'appellata non si era costituita.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507/1993

    L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

    La base di calcolo dell'imposta è la superficie del mezzo pubblicitario considerato unitariamente, senza che rilevi il numero dei messaggi presenti al suo interno.

  • Art. 7, comma 2, d.lgs. n. 507/1993

    Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

    Le regole di arrotondamento e la soglia minima di imponibilità operano dopo aver individuato il mezzo pubblicitario e la relativa superficie imponibile.

  • Art. 7, comma 5, d.lgs. n. 507/1993

    I mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

    Più insegne o messaggi possono essere trattati come un unico mezzo quando esiste un collegamento funzionale e una finalità unitaria. Non è necessaria la continuità fisica o l'adiacenza senza interruzioni tra i diversi supporti.

  • Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507/1993

    Esenzione per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.

    Quando le insegne di esercizio, considerate secondo le regole di determinazione della superficie imponibile, non superano complessivamente 5 metri quadrati e identificano la sede dell'attività, non è dovuta l'imposta.

  • Cassazione civile, sentenza 14 dicembre 2004, n. 23250

    È sufficiente l'esistenza di un collegamento funzionale tra i vari messaggi, che la contiguità fisica può solo testimoniare, ma non necessariamente condizionare.

    La qualificazione come unico mezzo pubblicitario non richiede che i supporti siano fisicamente adiacenti o inseriti in un unico blocco materiale.

  • Cassazione civile, sentenza 6 novembre 2009, n. 23567

    Il comma 5 dell'art. 7 fa riferimento ad un collegamento funzionale tra una pluralità di messaggi pubblicitari ed una funzione unitaria di essi.

    Il criterio decisivo è l'unitarietà della funzione pubblicitaria svolta dai diversi messaggi, che può sussistere anche senza contiguità fisica.

Massime di principio

  • Nel calcolo dell'imposta comunale sulla pubblicità, più insegne riferibili allo stesso soggetto possono essere considerate come un unico mezzo quando, per collocazione, contenuto o finalità, svolgono una funzione pubblicitaria unitaria.
  • La mancanza di continuità fisica tra le insegne non è di per sé sufficiente a renderle autonome: occorre valutare il collegamento funzionale e il loro inserimento nel medesimo contesto commerciale.
  • Le regole di arrotondamento previste dall'art. 7, comma 2, devono essere applicate alla superficie del mezzo pubblicitario individuato secondo i criteri dell'art. 7, comma 5; non è corretto frazionare artificiosamente un mezzo unitario per aumentare la superficie imponibile.
  • Per verificare l'esenzione fino a 5 metri quadrati delle insegne di esercizio, deve essere considerata la superficie complessiva risultante dalla corretta qualificazione dei messaggi come autonomi oppure come unico mezzo pubblicitario.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare la collocazione delle insegne, il soggetto cui si riferiscono, la loro funzione comune e il rapporto con la sede dell'attività, poiché tali elementi possono dimostrare l'unitarietà funzionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.