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Sentenza

Sentenza del 12/07/2017 n. 389 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Illegittimo l'accertamento notificato prima dei 30 giorni per l'adesione al processo verbale di constatazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha contestato il diniego di autotutela relativo a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, fondato su un processo verbale di constatazione notificato il 4 dicembre 2009. L'accertamento relativo all'anno 2004 era stato notificato soltanto 18 giorni dopo il PVC, quindi prima della scadenza del termine perentorio di 30 giorni previsto per l'adesione integrale al verbale. Secondo la contribuente, tale condotta aveva impedito di esercitare validamente la facoltà di adesione anche per le annualità successive, compreso il 2006.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'illegittimità del diniego di autotutela. Ha ritenuto che l'Amministrazione, notificando l'accertamento prima della scadenza dei 30 giorni dalla consegna del PVC, avesse impedito al contribuente di esercitare una facoltà prevista dalla legge. L'adesione al PVC deve riguardare l'intero contenuto del verbale e deve essere comunicata entro il termine perentorio di 30 giorni; in presenza di adesione, l'Ufficio è vincolato a emettere l'atto di definizione sulla base del verbale, senza ulteriori valutazioni discrezionali. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • Art. 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997, abrogato

    L'adesione al processo verbale di constatazione deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data di consegna del verbale, mediante comunicazione all'Ufficio competente dell'Agenzia delle entrate e all'organo che lo ha redatto.

    Il termine di 30 giorni è perentorio e tutela la facoltà del contribuente di aderire integralmente al PVC. L'Amministrazione non può vanificare tale facoltà notificando anticipatamente un avviso di accertamento.

  • Art. 7 del D.Lgs. n. 218 del 1997

    L'atto di definizione deve indicare il quantum dovuto a titolo di imposte e somme accessorie.

    A seguito della comunicazione di adesione, l'Ufficio deve emettere l'atto di definizione sulla base delle risultanze del PVC, senza una nuova valutazione discrezionale del merito della pretesa.

  • Art. 35 della legge n. 546 del 1992

    La disposizione è richiamata con riferimento alla riserva della decisione dopo la discussione orale.

Massime di principio

  • Quando una norma riconosce al contribuente un termine per aderire a un processo verbale di constatazione, l'Amministrazione deve attendere la scadenza del termine prima di emettere o notificare l'accertamento fondato sul verbale.
  • La violazione del termine può rendere illegittimo l'accertamento, perché impedisce concretamente l'esercizio di una facoltà deflattiva prevista dalla legge.
  • L'adesione al PVC deve normalmente riguardare il contenuto integrale del verbale e, se questo comprende più annualità, non può essere limitata arbitrariamente a singoli periodi d'imposta.
  • L'istituto dell'adesione al PVC si distingue da una domanda soggetta a valutazione dell'Ufficio: il contribuente comunica l'adesione e, ricorrendone i presupposti, l'Amministrazione è vincolata a definire il procedimento secondo il verbale.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di consegna del PVC, la data di comunicazione dell'adesione e la data di notifica dell'accertamento, oltre alla corrispondenza tra il contenuto dell'adesione e l'intero verbale.

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