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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42117/2021 del 31/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da rapporti intercorsi tra due società, collegati a un contratto di noleggio di elicotteri e alla partecipazione comune a un'associazione temporanea di imprese, con regolamento dell'ATI stipulato a Catanzaro e successivo rogito a Vicenza. La società attrice aveva chiesto l'accertamento dell'inesistenza di crediti vantati dalla controparte, nonché la dichiarazione del proprio esatto adempimento. Il Tribunale di Vicenza aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta e aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Catanzaro. Con il regolamento di competenza, la ricorrente ha dedotto: 1) l'irritualità e inammissibilità dell'eccezione di incompetenza, perché la convenuta si era limitata a richiamare l'art. 19 c.p.c. e il foro della persona giuridica senza contestare i fori alternativi dell'art. 20 c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 38 c.p.c., per avere il tribunale integrato d'ufficio un'eccezione formulata in modo generico e per avere il giudice individuato un foro competente diverso da quello indicato dalla convenuta; 3) la ricorrente sosteneva inoltre che la competenza fosse radicata a Vicenza sia quale luogo di conclusione del contratto sia quale luogo di esecuzione dell'obbligazione, trattandosi di domanda di pagamento di somma esattamente determinata. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l'eccezione di incompetenza territoriale in cause di diritti di obbligazione deve investire tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con indicazione specifica del giudice ritenuto competente; nel caso concreto, la convenuta aveva contestato solo il foro del domicilio/sede ex art. 19 c.p.c., senza spendere alcuna deduzione sui fori alternativi ex art. 20 c.p.c. Pertanto la contestazione era generica e inefficace e il tribunale avrebbe dovuto trattenere la causa.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Vicenza e ha condannato la società resistente al pagamento delle spese del regolamento. La motivazione decisiva è stata che, nelle controversie relative a diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata in modo specifico e completo rispetto a tutti i fori concorrenti; la mera indicazione del foro della sede della convenuta non è sufficiente a escludere i fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. Poiché tale eccezione era generica, il Tribunale di Vicenza non avrebbe dovuto declinare la competenza in favore di altro giudice.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.c.

    È richiamato come foro generale delle persone giuridiche, ma la sua sola invocazione non basta a formulare validamente l'eccezione di incompetenza territoriale quando operino anche fori alternativi.

  • art. 20 c.p.c.

    Nei diritti di obbligazione individua fori territoriali alternativi; il convenuto che eccepisca incompetenza deve confrontarsi espressamente anche con tali criteri.

  • art. 38 c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza territoriale è eccezione di rito in senso stretto e deve essere proposta in modo specifico e completo, con indicazione del giudice ritenuto competente; in difetto, il giudice non può rilevare d'ufficio profili non dedotti.

  • art. 33 c.p.c.

    È menzionato solo in via generale come criterio rilevante nel caso di cumulo soggettivo, ma non assume rilievo decisivo nella fattispecie.

  • art. 18 c.p.c.

    È richiamato insieme agli altri criteri territoriali concorrenti che devono essere contestati specificamente.

  • legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45

    Ha sostituito l'art. 38 c.p.c. riproponendo, per la competenza territoriale, i contenuti del previgente terzo comma.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Base normativa per la liquidazione delle spese del regolamento di competenza.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza territoriale deve investire tutti i fori concorrenti astrattamente applicabili; la contestazione limitata a uno solo di essi è insufficiente e rende inefficace l'eccezione.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale è eccezione in senso stretto: la parte che la solleva deve indicare in modo espresso e specifico sia i criteri territoriali che intende contestare sia il giudice che reputa competente.
  • Se l'eccezione di incompetenza è generica o incompleta, il giudice non può integrare d'ufficio la deduzione della parte e deve ritenere radicata la competenza in base al criterio non efficacemente contestato.
  • Nel conflitto tra foro generale della sede/domicilio e fori alternativi in materia obbligatoria, la validità dell'eccezione dipende dalla verifica puntuale di tutti i criteri di collegamento potenzialmente applicabili.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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