Cassazione Penale, Ordinanza n. 00281/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo, con due motivi trattati congiuntamente, violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che l'affermazione di responsabilità per il tentativo di riciclaggio fosse erronea e che il fatto dovesse essere derubricato, in via alternativa, in una fattispecie meno grave di ricettazione o di furto. Contestava inoltre la dosimetria della pena, ritenuta eccessiva e non conforme ai parametri dell'art. 133 c.p., nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze riproduttive di censure già dedotte in appello e non idonee a superare la motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse già esaminato e motivatamente disatteso le censure sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica, valorizzando sia il contesto fattuale sia gli elementi oggettivi e soggettivi del contributo concorsuale al tentativo di riciclaggio. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla pena, osservando che la sanzione era stata fissata in misura ben inferiore alla media edittale, e ha giudicato immune da censure il diniego delle attenuanti generiche, fondato su elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la commisurazione della pena; il mero riferimento ai criteri di legge è sufficiente quando la pena irrogata è prossima al minimo edittale.
indicati come base della fattispecie contestata; la condotta di smontaggio di un'autovettura di provenienza furtiva, prima dell'alterazione degli identificativi, è ritenuta integrare il tentativo di riciclaggio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che ripropongano, senza specifici elementi nuovi, questioni già dedotte in appello e puntualmente decise dal giudice di merito con motivazione congrua.
- La condotta di chi, insieme ad altri, viene sorpreso a smontare componenti di un veicolo di provenienza furtiva può integrare il tentativo di riciclaggio, quando sia ravvisabile un contributo concorsuale funzionale alla successiva alterazione della provenienza del bene.
- La qualificazione del fatto in una meno grave ipotesi di reato non può essere imposta in cassazione quando essa non sia stata seriamente prospettata in fatto e non risulti conforme all'accertamento operato dal giudice di merito.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando la sanzione sia determinata in misura sensibilmente vicina al minimo edittale e il giudice faccia riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; in tal caso l'onere motivazionale si attenua.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
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