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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03786/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per rapina aggravata. Nel ricorso ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione e ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. per asserito contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost., nella parte in cui prevede che il ricorso per cassazione possa essere proposto solo da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte non è entrata nel merito delle censure sulla sentenza di merito, ritenendo preliminarmente che il ricorso fosse stato personalmente sottoscritto e presentato dall'imputato, quindi inammissibile alla luce della disciplina vigente e del precedente delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito richiesto a pena di inammissibilità dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla necessità della rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione possa essere proposto solo da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    dopo le modifiche della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore cassazionista a pena di inammissibilità.

  • art. 571 c.p.p.

    la modifica normativa richiamata insieme all'art. 613 c.p.p. ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    la previsione del patrocinio tecnico in cassazione non è ritenuta contrastare con il diritto al ricorso per cassazione costituzionalmente garantito.

  • art. 24 Cost.

    la limitazione della difesa personale nel giudizio di cassazione non è considerata lesiva del diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    la richiesta di rappresentanza tecnica in cassazione non è ritenuta incompatibile con il parametro convenzionale invocato.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte privata è condannata alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, per qualsiasi provvedimento impugnato, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale da parte dell'imputato determina inammissibilità.
  • Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, la difesa personale nel giudizio di cassazione non è più consentita e non integra una violazione del diritto di difesa, essendo ragionevole la previsione di una rappresentanza tecnica qualificata.
  • La questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. relativa al divieto di proposizione personale del ricorso in cassazione è manifestamente infondata, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore imporre un filtro tecnico per le impugnazioni in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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