Cassazione Penale, Sentenza n. 41221/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato. Con il terzo motivo deduceva che, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n.150 del 2022, il reato di furto (anche se aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, c.p.) era divenuto procedibile a querela di parte e quindi l'azione penale era priva di procedibilità perché la querela non era stata proposta. Successivamente la ricorrente ha depositato l'atto di remissione della querela da parte della persona offesa e l'atto con il quale ha accettato la remissione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, in conseguenza della riforma del d.lgs. n.150/2022, il reato era effettivamente procedibile a querela di parte; avendo la persona offesa rimesso la querela e la stessa essere stata accettata, il reato si è estinto per remissione di querela. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. Sono state inoltre poste le spese processuali a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Secondo la Corte la riforma ha reso il reato di furto procedibile a querela di parte, rilevando quindi l'assenza di procedibilità se la querela non è proposta
art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
La fattispecie oggetto del processo era un furto aggravato ai sensi di questa norma; tuttavia la qualificazione come furto aggravato non ha impedito l'applicazione della nuova regola di procedibilità introdotta dal d.lgs. n.150/2022
Massime di principio
- Quando una riforma normativa modifica la procedibilità di un reato rendendolo procedibile a querela di parte, l'azione penale è impedita in assenza della querela: la mancanza della querela costituisce difetto di procedibilità
- Se la querela viene poi rimessa dalla persona offesa e la remissione è accettata, il reato può estinguersi anche durante il processo e ciò comporta l'annullamento di condanne precedenti per estinzione del reato
- La remissione della querela deve risultare documentalmente e rispettare i requisiti previsti per produrre effetto estintivo; è importante depositare gli atti che dimostrino la remissione e la sua accettazione
- L'estinzione del reato per remissione di querela non impedisce comunque alla Corte di regolare le spese processuali: il giudice può condannare alla rifusione delle spese anche se la sentenza è annullata per estinzione del reato
- In ipotesi di modifiche normative occorre verificare la decorrenza temporale e l'eventuale applicabilità retroattiva o prospettica della nuova norma, nonché l'impatto sulla procedibilità e sui termini processuali
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