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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23572/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza di secondo grado lamentando: (i) errata applicazione della legge e vizi di motivazione nel riconoscimento delle attenuanti generiche agli imputati elencati (n. 3)–n.15) ) e la conseguente rideterminazione delle pene, poiché la Corte d'appello avrebbe basato tale riconoscimento soprattutto sulla mera rinuncia dei ricorrenti a dedurre motivi di merito in appello, circostanza che secondo il ricorrente non prova resipiscenza e sarebbe stata dettata da scopi solo utilitaristici; (ii) carenze motivazionali nella dichiarazione di continuazione fra i reati per cui si procede e precedenti condanne per Ciccarelli e Sautto Nicola. Parallelamente, LoBascio e Masi contestavano il diniego delle attenuanti generiche nei loro confronti nonostante la loro collaborazione o specifici comportamenti post delictum, denunciando motivazione illogica della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato tutti i ricorsi, ritenendoli infondati o inammissibili. In particolare: (a) ha confermato che la Corte d'appello ha legittimamente selezionato come elemento prevalente, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche per gli imputati dal n.3 al n.15, il comportamento processuale consistente nella rinuncia alle impugnazioni di merito, entro i limiti della discrezionalità di fatto del giudice e purché motivato; tale motivazione non è stata ritenuta manifestamente illogica; (b) ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla continuazione solo nella parte in cui risultava adeguatamente motivata dalla Corte territoriale con riferimento all'identico disegno criminoso e al ruolo funzionale dei soggetti al clan; (c) ha ritenuto corretto il trattamento di LoBascio e Masi: la Corte d'appello ha valutato la collaborazione (attenuante speciale) come già assorbente del comportamento post delictum, e il riconoscimento della collaborazione non implica automaticamente anche le attenuanti generiche; pertanto il diniego delle generiche a loro è legittimo. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata integralmente confermata e i ricorsi rigettati.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Le attenuanti generiche sono valutabili dal giudice mediante un giudizio discrezionale di fatto; il giudice può basarsi sull'elemento che ritiene prevalente fra quelli indicati dall'art.133 e deve fornire motivazione specifica, ma non è tenuto a valorizzare tutti gli elementi contemporaneamente

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede la sussistenza di un vincolo di identico disegno criminoso; la Corte può riconoscerla quando dimostra che i reati successivi sono funzionali al medesimo disegno criminoso, con motivazione adeguata

  • art. 416-bis.1 c.p. (commi rilevati)

    art. 416-bis.1 comma 3 c.p.; art. 416-bis.1 comma 1 c.p.

    La circostanza speciale della collaborazione/dissociazione (menzionata nella giurisprudenza come fonte di riduzione/rimozione dell'aggravante) non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, posto che esse hanno presupposti diversi e richiedono valutazione autonoma della gravità del fatto e della personalità dell'autore

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è frutto di un giudizio discrezionale di fatto: il giudice può individuare e motivare un singolo elemento prevalente (es. comportamento processuale) per giustificarle, purché la motivazione sia specifica e non manifestamente illogica
  • La mera rinuncia a proporre motivi di merito in appello può essere valorizzata come elemento favorevole ai fini delle attenuanti generiche, senza che ciò implichi automaticamente una falsa 'resipiscienza', purché il giudice espliciti la scelta valutativa
  • Il riconoscimento della collaborazione o della dissociazione (attenuante speciale) non determina automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: sono istituti distinti e richiedono valutazioni autonome
  • La continuazione tra reati richiede motivazione che colleghi i fatti a un identico disegno criminoso; la qualificazione astratta dei reati come collegati all'associazione non basta senza riscontro probatorio che il vincolo fosse funzionale al compimento dei reati
  • Le valutazioni di fatto svolte dalla Corte d'appello sono difficilmente sindacabili dalla Cassazione se motivate e non manifestamente illogiche; le censure che si riducono a contestazioni di merito sulle valutazioni probatorie tendono ad essere rigettate

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