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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14273/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari (21/02/2020) che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Foggia (23/10/2015) per i reati di cui al capo A (art. 474 c.p.) e capo B (art. 648 c.p.). Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al capo A, sostenendo che la contraffazione era "grossolana" e le condizioni di vendita (bassa qualità, prezzo molto basso, vendite itineranti) rendevano impossibile l'inganno e quindi si sarebbe dovuto riconoscere il reato impossibile; 2) inosservanza ed errata applicazione della legge penale riguardo al capo B, contestando che fosse provato l'elemento soggettivo della ricettazione e chiedendo comunque il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2 c.p. per la condizione di disagio del ricorrente. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In particolare: per il capo A la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che ha escluso il "falso grossolano" ma ha comunque mantenuto la rilevanza penalistica della detenzione e vendita di prodotti con segni contraffatti ai sensi dell'art. 474 c.p., trattandosi di reato a tutela della fede pubblica e di pericolo che non richiede la realizzazione dell'inganno; per il capo B la Corte ha confermato che l'elemento soggettivo della ricettazione è stato adeguatamente provato dalla mancanza di documentazione sulla provenienza dei 298 capi contraffatti e dalla fuga dell'imputato alla vista degli operanti, richiamando la giurisprudenza che considera ricettazione anche l'acquisto/ricettazione consapevole di cose con segni contraffatti; la richiesta di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, è stata ritenuta inammissibile poiché costituisce petitum di merito e non devoluto alla Corte territoriale in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare C 3.000,00 alla Cassa delle ammende. È stata altresì precisata l'impossibilità di dichiarare la prescrizione dei reati in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    La norma tutela la fede pubblica nei marchi e nei segni distintivi: integra reato la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto. Si tratta di un reato di pericolo che non richiede la realizzazione dell'inganno dell'acquirente; la cosiddetta "grossolana" contraffazione non esclude automaticamente la rilevanza penale.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Per la ricettazione è necessario l'elemento soggettivo (coscienza e volontà circa la provenienza delittuosa della cosa). Tale elemento può essere desunto da circostanze come l'assenza di documentazione giustificativa sulla provenienza e comportamenti come la fuga alla vista degli operanti.

  • art. 648, comma 2, cod. pen. (circostanza attenuante)

    L'applicazione della circostanza attenuante di cui al comma 2 è questione di merito e deve essere dedotta e valutata nei giudizi di merito; non è sindacabile in sede di legittimità se il relativo petitum non è stato devoluto ai giudici di merito.

  • art. 473 cod. pen.

    La falsificazione dei segni distintivi è reato originario; le cose recanti il segno contraffatto possono costituire il provento della falsificazione e, se acquisite o detenute consapevolmente con finalità di profitto, possono integrare il reato di ricettazione.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.1 (procedimento a contraddittorio scritto)

    Disposizione procedurale richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto in Cassazione; rilevante esclusivamente sul piano del rito/processo.

Massime di principio

  • La detenzione e la vendita di prodotti con segni contraffatti integra reato ai sensi dell'art. 474 c.p. anche quando la contraffazione appaia "grossolana": si tratta di reato di pericolo a tutela della fede pubblica, non della sola determinazione dell'acquirente.
  • La pur scarsa qualità dei prodotti, il prezzo basso o la vendita itinerante non sono di per sé sufficienti a escludere la fattispecie di cui all'art. 474 c.p. né a determinare il riconoscimento del reato impossibile, salvo prova concreta che renda impossibile qualsiasi inganno.
  • L'elemento soggettivo della ricettazione può essere desunto da elementi indiziari quali l'assenza di documenti giustificativi sulla provenienza della merce e comportamenti dell'imputato (p.es. la fuga alla vista degli operanti).
  • L'acquisto o la detenzione, a fini di profitto, di merci recanti segni contraffatti può costituire ricettazione se l'agente è consapevole della contraffazione, anche quando la contraffazione costituisca il frutto di un altro reato (art. 473 c.p.).
  • Le richieste di applicazione di circostanze attenuanti sono questioni di merito: in Cassazione esse sono inammissibili se non previamente dedotte e valutate nei gradi di merito.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, ciò impedisce il formarsi di valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di far dichiarare la prescrizione dei reati nel giudizio di legittimità.

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