Cassazione Penale, Sentenza n. 40816/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione nei confronti del dott. Scolla. Venezia deduceva che il giudice fosse iudex suspectus per avere in precedente procedimento (sentenza n. 112/2021) espresso convincimenti pregiudicanti su fatti intersecanti con quelli oggetto del procedimento attuale; contestava inoltre la carenza di interesse rilevata dalla Corte. Frontino, pur non avendo proposto l'istanza originaria, impugnava l'ordinanza lamentando omissione di motivazione sulle deduzioni basate sulla giurisprudenza costituzionale in tema di funzione pregiudicante e sull'interesse alla ricusazione (capo 11), oltre a richiamare la pretesa carenza di interesse di Venezia. Venezia, con ulteriore ricorso, denunciava anche vizi processuali relativi al principio del contraddittorio per una notifica effettuata via PEC ai difensori anziché al domicilio eletto di altra coimputata, che avrebbe così mancato di partecipare all'udienza camerale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Frontino è inammissibile per mancanza di legittimazione attiva, essendo la proposizione della ricusazione spettata soltanto a chi l'aveva proposto in sede di Corte d'appello. Il ricorso di Venezia è inammissibile per difetto dei presupposti per la ricusazione: la Corte ha ritenuto che la mera partecipazione di un giudice a precedente decisione su altri concorrenti o la valutazione delle stesse fonti di prova non comportino di per sé una funzione pregiudicante nei confronti di altro imputato, salvo che nel precedente provvedimento siano state rese valutazioni di merito sulla responsabilità del medesimo soggetto. Inoltre la Corte ha ritenuto che un imputato non abbia interesse a lamentare, per proprio conto, violazioni della posizione processuale di altra parte (art. 182 c.p.p.). Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare la somma di euro tremila ciascuna alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, cod. proc. pen.
menzionata con riferimento alla modificazione recepita con Corte cost. sent. n. 283 del 2000, pubblicata in G.U. n. 30 del 19.7.2000
La norma disciplina la ricusazione per il giudice che abbia manifestato convincimenti sui fatti in occasione di diverso procedimento; la Corte interpreta la norma restringendo la causalità della ricusazione al caso in cui nel precedente giudizio il giudice abbia espresso valutazioni di merito sulla responsabilità dello stesso soggetto, non già quando abbia trattato fatti analoghi o le stesse fonti di prova relative ad altri imputati
art. 41, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla camera di consiglio
Norma richiamata per descrivere la partecipazione all'udienza in camera di consiglio; la Corte rileva che la mera partecipazione di una parte alla camera di consiglio non attribuisce ad essa autonoma legittimazione ad impugnare l'ordinanza di rigetto della ricusazione se non ha proposto essa stessa l'istanza
citato come presidio della legittimazione ad eccepire vizio processuale
Secondo la Corte l'art. 182 implica che un imputato non è legittimato a far valere in proprio una violazione di regole processuali che abbia inciso esclusivamente sulla posizione di un'altra parte
richiamato per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende
La norma autorizza la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma comminando euro 3.000 a ciascun ricorrente
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare in Cassazione l'ordinanza di rigetto della ricusazione spetta solo alla parte che abbia effettivamente proposto l'istanza di ricusazione in sede antecedente: chi non ha proposto la ricusazione non acquista per partecipazione all'udienza un autonomo titolo di impugnazione
- La ricusazione per 'iudex suspectus' richiede che nel precedente provvedimento il giudice abbia espresso convinzioni o valutazioni di merito sulla responsabilità dello stesso soggetto; la mera valutazione di fatti o prove parzialmente coincidenti riferite ad altri imputati non basta a fondare la ricusazione
- Un imputato non può far valere, a proprio vantaggio, la violazione di diritti processuali spettanti a un'altra parte se tale violazione non incide direttamente e specificamente sulla sua posizione; questioni di notifica/contraddittorio relative a terzi non sono criticabili dall'imputato se non dimostra un pregiudizio diretto
- Le doglianze di omissione di motivazione devono essere specificamente riferite all'oggetto dell'istanza e dimostrate come decisive: la mancata menzione da parte del giudice di argomenti generici non basta se non si mostra che ciò ha inciso sulla decisione sulla ricusazione
- Ricorsi manifestamente infondati o presentati da soggetti non legittimati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno verificare preliminarmente la legittimazione e la sussistenza dei presupposti di ricusazione prima di proporre impugnazioni
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