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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39624/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più reati indicati nella sua istanza. Dalla motivazione emerge che i fatti erano stati commessi in momenti diversi, con modalità e ambiti di consumazione differenti e ai danni di persone offese diverse. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che dovesse essere applicato il vincolo della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen.; la Corte rileva però che le censure erano generiche e miravano a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio rispetto a quella del giudice dell'esecuzione, non manifestamente illogica. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'ordinanza del tribunale che aveva escluso la continuazione tra i reati per mancanza di elementi idonei a desumere un programma criminoso unitario sin dal primo reato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Per il riconoscimento della continuazione è necessario che, sin dalla consumazione del primo reato, siano desumibili almeno nelle linee generali la programmazione anche dei reati successivi; la sola pluralità di fatti non basta se emergono autonome risoluzioni criminose.

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione postula l'esistenza di un unico disegno criminoso apprezzabile sin dall'inizio, almeno nelle sue linee essenziali; in mancanza, i reati restano espressione di autonome determinazioni.
  • La distanza temporale tra i fatti, la diversità delle modalità esecutive, l'eterogeneità dell'ambito di consumazione e la pluralità delle persone offese sono indici contrari al riconoscimento della continuazione.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio già valutato dal giudice dell'esecuzione, senza evidenziare manifeste illogicità o violazioni di legge.
  • Le doglianze generiche e meramente reiterative non sono idonee a scalfire una motivazione che appaia coerente e non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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