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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08692/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile dei reati ascritti e condannato alla pena di anni tredici di reclusione. Il ricorso per cassazione è stato però proposto soltanto il 18/10/2025 via PEC, mentre il termine di 45 giorni per impugnare, decorrente dal 02/09/2025 ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p., era scaduto il 17/10/2025. Il motivo esaminato dalla Corte riguarda quindi esclusivamente la tardività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha rilevato che la sentenza di appello aveva fissato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione ex art. 544, comma 3, c.p.p.; la motivazione è stata depositata entro tale termine, precisamente il 26/08/2025, sicché il termine per proporre ricorso per cassazione decorreva dal 02/09/2025 e scadeva il 17/10/2025. Poiché il ricorso è stato presentato il 18/10/2025, esso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    Il giudice di merito aveva legittimamente indicato un termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; il deposito è avvenuto entro tale termine.

  • art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.

    Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dal deposito della motivazione quando questa avviene entro il termine indicato; nel caso concreto il termine finale cadeva il 17/10/2025.

  • art. 616 c.p.p.

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la motivazione della sentenza di appello è depositata entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dal giorno di scadenza di tale termine, non dal deposito anticipato della motivazione.
  • La proposizione del ricorso per cassazione oltre il termine di legge determina l'inammissibilità dell'impugnazione, precludendo l'esame dei motivi di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di cause di esonero, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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