Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17137/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorita di sorveglianza)

La controversia

Il detenuto, in esecuzione pena con fine fissato al 16/09/2025 e in relazione a un cumulo comprendente reati di ricettazione e violazione della legge sugli stupefacenti, aveva chiesto un permesso premio. La domanda era stata respinta e il successivo reclamo era stato rigettato dal tribunale di sorveglianza. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto carenza di motivazione nel diniego del permesso, sostenendo che il giudice avesse trascurato la documentazione prodotta. Ha inoltre lamentato che la richiesta riguardava la possibilità di recarsi presso un soggetto che aveva dato disponibilità, mentre il provvedimento avrebbe fatto impropriamente riferimento a una diversa permanenza; la censura, però, è stata ritenuta non centrata rispetto alle reali ragioni del rigetto, fondate sull’assenza di concreti contatti con il soggetto indicato e sulla mancanza di documentazione inerente all’altra disponibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una critica di merito, volta a ottenere una rivalutazione degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza, quindi non consentita in sede di legittimità. Quanto alla seconda doglianza, la Corte l’ha giudicata decentrata rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, poiché il rigetto era fondato su ragioni non efficacemente aggredite dalla difesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato solo indirettamente nella parte finale sulla sanzione alla Cassa delle ammende, in relazione alla valutazione della colpa nel proporre il ricorso; la decisione richiama la giurisprudenza costituzionale sulla possibilità di sanzionare il ricorrente in caso di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di elementi contrari, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e degli elementi già apprezzati dal giudice di sorveglianza.
  • Il ricorso contro il diniego di un permesso premio deve confrontarsi specificamente con le reali ragioni poste a base del provvedimento impugnato; una doglianza che si riferisca a presupposti diversi o a un contenuto decisorio non corrispondente è inidonea a scalfire la decisione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione, è legittima la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.