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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28092/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 9 gennaio 2025. Il primo motivo denunciava carenze motivazionali sull'affermazione di responsabilità, ma la doglianza mirava in sostanza a una nuova valutazione del fatto e delle prove, richiamando anche l'esito assolutorio di altre vicende giudiziarie considerate come termini di comparazione. Il secondo motivo contestava la scelta sanzionatoria e il rigetto della richiesta di applicazione di circostanze attenuanti/reinvocate, ma censurava solo uno dei tre profili posti a base del diniego e non si confrontava con la motivazione complessiva del provvedimento impugnato, risultando generico e aspecifico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché diretto a una rivalutazione del merito e comunque generico, essendo fondato su comparazioni esterne alla sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché pretendeva un sindacato di legittimità sulle scelte discrezionali del giudice di merito in materia di trattamento sanzionatorio ed era altresì aspecifico, non confrontandosi con tutti i profili motivazionali del diniego. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rilettura del merito o per censurare genericamente la motivazione, specie quando la critica non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione del provvedimento di merito è sindacabile in cassazione solo se intrinsecamente carente, contraddittoria o manifestamente illogica; non è sufficiente opporre letture alternative dei fatti o altre vicende giudiziarie.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la comparazione della motivazione impugnata con l'esito di procedimenti diversi e non pertinenti.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già svolte senza apportare elementi nuovi e senza indicare specifiche criticità della motivazione impugnata.
  • La critica alla scelta del trattamento sanzionatorio discrezionale del giudice di merito è deducibile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non potendo tradursi in una richiesta di sostituzione del giudizio del giudice di merito.
  • Il motivo è aspecifico e quindi inammissibile quando non si confronta con tutti i profili motivazionali posti a base del diniego di una richiesta difensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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