Cassazione Penale, Sentenza n. 4197/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. rispetto alla condanna del Tribunale di Varese del 26/11/2011. La ricorrente deduceva che il dies a quo per il termine di 30 giorni fosse stato individuato erroneamente dalla Corte territoriale (10/12/2021, data del certificato del casellario) e che il termine dovesse decorrere invece dal 17/01/2022, data in cui il difensore avrebbe avuto accesso al fascicolo, rendendo tempestiva l'istanza presentata l'8/02/2022.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis c.p.p. decorre dalla conoscenza del procedimento e non dalla conoscenza completa degli atti o della sentenza. Ha ritenuto provata la conoscenza del procedimento da parte della ricorrente al più tardi il 10/12/2021 (notifica del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza il 17/11/2021 e rilascio del certificato del casellario datato 10/12/2021), con conseguente tardività della richiesta depositata il 09/02/2022. Perciò il ricorso è inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il termine di trenta giorni per la richiesta di rescissione del giudicato decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento, non dalla conoscenza completa degli atti o della sentenza; la norma mira a riparare l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Consente la condanna della parte soccombente o dell'autore di ricorso inammissibile al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; qui applicato perché non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 32267/2020; Sez. 4, n. 36560/2021)
Confermano l'interpretazione secondo cui il dies a quo è la conoscenza del procedimento e sottolineano l'esigenza di certezza nell'individuazione del momento iniziale del termine, evitando criteri soggettivi basati sulla piena acquisizione degli atti.
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'esistenza del procedimento, non dalla consultazione completa degli atti o dalla piena comprensione della sentenza.
- Documenti o provvedimenti ufficiali che menzionano la condanna (es. provvedimenti di altra autorità giudiziaria o certificato del casellario) sono idonei a far decorrere il termine perché attestano la conoscenza del procedimento in modo certo e opponibile.
- La data di accesso del difensore al fascicolo non necessariamente differisce il dies a quo se risultano atti/documenti che dimostrino una precedente conoscenza: bisogna acquisire e conservare prove certe della data di conoscenza per evitare il rischio di inammissibilità.
- In caso di particolare complessità del procedimento, è possibile valutare istituti processuali che consentano la restituzione nel termine o analoghe misure; comunque è consigliabile agire prontamente non appena si ha notizia del processo.
- La tardività dell'istanza comporta non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la possibile condanna alle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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