Cassazione Civile, Ordinanza n. 06015/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria opposizione all'avviso di addebito. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, rilevando che l'orientamento favorevole alla tesi dell'ente si è consolidato solo successivamente al ricorso introduttivo.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale pretendeva il pagamento del contributo addizionale ASPI/NASPI previsto per i rapporti di lavoro subordinato a termine, ritenendo dovuto anche da una università non statale legalmente riconosciuta. L'università ha contestato la pretesa sostenendo che, per effetto dell'equiparazione alle università statali prevista dall'art. 4, comma 8, l. n. 243/1991, non fosse tenuta a versare tale contributo. Il tribunale ha accolto l'opposizione e la corte d'appello ha confermato. In cassazione l'ente previdenziale ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 2, commi 28, 29 e 30, l. n. 92/2012, dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, degli artt. 1, comma 3, e 3, comma 3, d.l. n. 87/2018 conv. l. n. 96/2018, e dell'art. 4, comma 8, l. n. 243/1991, sostenendo che: a) l'equiparazione prevista dalla norma del 1991 non esclude il contributo addizionale introdotto successivamente per ASPI/NASPI; b) il rapporto di lavoro a termine in questione non era stato correttamente sussunto nel regime del pubblico impiego contrattualizzato. La resistente ha controricorso insistendo sull'applicabilità dell'esenzione ricavata dalla disciplina sull'equiparazione delle università non statali alle statali.
Norme richiamate
art. 2, commi 28, 29 e 30, l. n. 92/2012
Introduce il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato e individua tassativamente le categorie esentate; la disciplina speciale prevale sulla normativa generale precedente.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 22/2015
Richiamato dal ricorrente come parte del quadro normativo sulla tutela contro la disoccupazione, ma la decisione valorizza soprattutto la disciplina speciale del contributo addizionale.
art. 1, comma 3, d.l. n. 87/2018 conv. con modif. dalla l. n. 96/2018
L'aumento della misura contributiva non si applica alle università private; per esse restano ferme le disposizioni anteriormente vigenti.
art. 3, comma 3, d.l. n. 87/2018 conv. con modif. dalla l. n. 96/2018
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte lo inserisce nel sistema normativo che disciplina la contribuzione addizionale e le sue deroghe.
art. 4, comma 8, l. n. 243/1991
La norma, di carattere generale, equipara le università non statali legalmente riconosciute alle università statali ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria, ma non prevale sulla disciplina speciale sopravvenuta del contributo addizionale ASPI/NASPI.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Serve a definire le pubbliche amministrazioni; le università statali vi rientrano, mentre le università non statali non sono qualificabili come pubbliche amministrazioni ai fini dell'esenzione prevista dalla legge 92/2012.
Norma processuale richiamata per la definizione in camera di consiglio mediante ordinanza.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Fondamento dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato dalla corte territoriale per motivare per relationem tramite precedenti conformi.
Massime di principio
- In materia di contribuzione previdenziale, una norma generale anteriore che equipari determinate istituzioni ad altre ai fini di una vecchia assicurazione obbligatoria non può essere utilizzata per escludere un contributo addizionale introdotto successivamente da una disciplina speciale e compiuta.
- Quando il legislatore introduce un contributo addizionale con una disciplina che individua espressamente le sole ipotesi esenti, l'elenco delle esclusioni deve considerarsi tassativo e non estensibile in via interpretativa.
- L'equiparazione tra università non statali e università statali opera nei limiti testuali della disposizione che la prevede e non comporta automaticamente la qualificazione dell'ateneo privato come pubblica amministrazione per tutte le successive discipline previdenziali.
- Se la questione di diritto è già stata risolta da un precedente di legittimità sovrapponibile e il giudice di merito ha deciso in senso contrario, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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