Sentenza del 13/02/2023 n. 4381 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, deducendo errore di fatto della Corte di Cassazione che aveva ritenuto tardivo il ricorso per cassazione notificato il 01/03/2012 (eseguito il 02/03/2012) oltre il termine di impugnazione fissato al 06/02/2012. Gli eredi sostenevano che un D.M. del Ministero della Giustizia dell'8/02/2012 (pubblicato in G.U. il 17/02/2012) avesse disposto la proroga di quindici giorni dei termini decadenziali per gli uffici giudiziari di Roma a causa di avverse condizioni meteorologiche, rendendo quindi tempestiva la notifica. Inoltre richiamavano un appunto di rimessione in termini apposto sul primo foglio del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che la revocazione avverso le pronunce della Corte di Cassazione sia ammessa solo per errore di fatto di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità; invece l'errore dedotto concernerebbe l'applicazione/valutazione di una disposizione amministrativa (il D.M. del 8/2/2012) e non un fatto incontestabile. La Corte ha ricordato che i decreti ministeriali sono atti amministrativi la cui produzione incombe sulla parte e che il principio iura novit curia non obbliga il giudice ad acquisire d'ufficio tali atti. Ha inoltre rilevato l'assenza nei fascicoli di istanza di rimessione o di provvedimento di rimessione e la mancanza di prova di notifica di eventuali provvedimenti. Non si è pronunciata sulle spese per assenza di controricorso; ha ordinato l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
Norma che disciplina la revocazione per errore di fatto delle sentenze; la Corte ricorda che la revocazione alla Cassazione è possibile soltanto per errore di fatto immediato e non per errori di giudizio o di interpretazione normativa.
Richiamato per precisare i rimedi esperibili avverso le pronunce della Corte di Cassazione e il limitato ambito della revocazione.
D.M. Giustizia 8 febbraio 2012
in conseguenza della chiusura di tutti gli uffici giudiziari di Roma Capitale e dei comuni della provincia, il giorno 3 febbraio dalle ore 14, il giorno 4 febbraio e il giorno 6 febbraio 2012, per la grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche, i termini di decorrenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni riportati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Atto amministrativo richiamato dai ricorrenti per sostenere la tempestività della notifica; la Corte ha osservato che tale decreto, essendo atto amministrativo, doveva essere prodotto dalla parte che ne era interessata e non poteva essere acquisito d'ufficio sulla base del principio iura novit curia.
Rilevato in relazione al principio iura novit curia: la Corte afferma che il principio non estende l'obbligo del giudice ad acquisire d'ufficio atti amministrativi che non sono fonti del diritto ai sensi delle preleggi; quindi spetta alla parte produrre tali atti.
art. 1 preleggi
Richiamato per chiarire che i decreti ministeriali, essendo atti amministrativi non inclusi tra le fonti del diritto previste dalle preleggi, non sono acquisibili d'ufficio e devono essere prodotti dalla parte interessata.
Citato nella parte dispositiva: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione avverso le sentenze della Corte di Cassazione è ammessa solo per errore di fatto di immediata e oggettiva rilevabilità; non è lo strumento per contestare apprezzamenti di merito o interpretazioni giuridiche.
- Se si intende far valere l'esistenza o la portata di un provvedimento amministrativo (es. decreto ministeriale che proroga termini), la parte interessata ha l'onere di produrre tale provvedimento in atti; il giudice non è obbligato ad acquisirlo d'ufficio basandosi sul principio iura novit curia.
- La deduzione che una notifica sia tempestiva per effetto di una proroga normativa richiede prova documentale della norma invocata e della sua efficacia rispetto ai termini in contestazione (data di pubblicazione, ambito territoriale, termini interessati).
- La presenza di annotazioni o appunti sul fascicolo (es. appunto di rimessione apposto su un atto) non sostituisce la formale istanza di rimessione, il relativo provvedimento di rimessione né la prova della sua notifica alle controparti.
- Per far valere tempestività di un atto processuale a seguito di eventi eccezionali o provvedimenti derogatori è necessario dimostrare sia l'esistenza del provvedimento che la sua operatività rispetto alla scadenza rilevante; in mancanza, la deduzione resta di natura giuridica e non integrerà l'errore di fatto necessario per la revocazione.
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