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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21956/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La Corte è intervenuta su un procedimento di correzione di errore materiale avviato d'ufficio ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. L'ordinanza n. 23803/2019, resa in un giudizio di legittimità relativo alla cassazione di un decreto della Corte d'appello di Perugia in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, conteneva nella motivazione un riferimento erroneo ai valori medi del d.m. n. 55/2014: aveva indicato, per lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200, i valori tariffari propri dello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000. La correzione richiesta riguardava esclusivamente tale refuso, senza incidere sul dispositivo già reso, che aveva cassato il decreto di merito e rinviato alla corte territoriale per la riliquidazione delle spese del giudizio di merito e di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza/procedura di correzione dell'errore materiale e ha sostituito nella motivazione dell'ordinanza n. 23803/2019 i valori tariffari errati con quelli corretti relativi allo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200. Ha precisato che l'errore non incideva sul dispositivo, che restava fermo nella parte in cui aveva cassato il decreto della Corte d'appello di Perugia per violazione di legge nella liquidazione delle spese, con rinvio per una nuova liquidazione. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    primo comma, secondo periodo

    consente la rilevazione e la correzione d'ufficio dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    il procedimento di correzione è stato trattato nelle forme previste per la trattazione camerale.

  • d.m. n. 55/2014

    viene richiamato per individuare i valori medi e i minimi tariffari degli onorari nel giudizio davanti alla corte di appello.

  • art. 4, primo comma, d.m. n. 55/2014

    indica i limiti di riduzione dei valori medi tariffari per le singole fasi.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nella motivazione di un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto d'ufficio quando sia riconoscibile dal testo e non comporti una modifica del decisum.
  • La correzione dell'errore materiale mira a eliminare inesattezze redazionali o di calcolo, senza incidere sul dispositivo né alterare la statuizione già resa.
  • Nella liquidazione delle spese, il richiamo ai parametri del d.m. n. 55/2014 deve essere coerente con lo scaglione di valore effettivamente applicabile; un richiamo a valori tariffari di uno scaglione diverso integra un errore materiale correggibile.
  • Quando il vizio denunciato riguarda la violazione dei minimi tariffari, il provvedimento di merito può essere cassato con rinvio per nuova liquidazione delle spese, restando ferma la necessità di adeguare la motivazione ai parametri corretti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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