Sentenza del 13/03/2023 n. 372 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte d'appello ha accolto l'appello principale dell'Agenzia e ha rigettato l'appello incidentale del contribuente. Ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione, motivando che l'intervento del terzo ha sostanzialmente svolto funzione di finanziamento (simile a un istituto bancario) generando nei confronti del terzo un'obbligazione dell'acquirente che va assoggettata a imposizione. Spese compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione per imposta di registro relativo alla compravendita del 10.07.2012: l'ufficio aveva ritenuto che nell'atto, oltre alla traslazione della proprietà da T.S. spa alla Sig.ra S.M., fosse presente un secondo negozio consistente nell'assunzione/riconoscimento di debito verso il sig. C. (terzo che ha pagato il prezzo in adempimento ex art. 1180 c.c.), e quindi imponibile separatamente. Il contribuente sosteneva invece che l'obbligazione verso C. fosse mero effetto dichiarativo della modalità di pagamento del terzo e non un autonomo negozio imponibile, meritevole della riliquidazione al 1% ai sensi dell'art. 3 della tariffa, parte prima, T.U. 131/1986.
Norme richiamate
Riferimento all'adempimento del terzo: il pagamento da parte di un terzo può dar luogo a effetti obbligatori verso il terzo (surrogazione/assunzione del debito) e dunque a posizioni giuridiche autonome valutabili ai fini fiscali.
art. 3 della tariffa, parte prima, T.U. 131/1986 (imposta di registro)
La norma prevede l'aliquota agevolata per determinate tipologie di atti; la Commissione tributaria di primo grado aveva ritenuto applicabile il trattamento al 1% considerandosi un atto meramente dichiarativo, mentre la Corte d'appello ha escluso la natura meramente dichiarativa laddove sussiste un autonomo negozio patrimoniale (assunzione di debito).
Massime di principio
- Valutare con attenzione la natura dell'atto: se l'atto contiene, oltre alla traslazione patrimoniale, una pattuizione autonoma che crea o trasferisce un'obbligazione patrimoniale (es. assunzione/riconoscimento di debito), tale parte può essere imponibile separatamente.
- L'intervento di un terzo che paga il prezzo può essere qualificato come semplice adempimento del debito (effetto dichiarativo) oppure come finanziamento/assunzione di debito che genera un nuovo obbligo: la differenza dipende dalla volontà delle parti e dalla concreta struttura negoziale descritta nell'atto.
- Per determinare la imponibilità occorre esaminare clausole contrattuali, ruoli e manifestazioni di volontà (se il terzo subentra come creditore, se il cedente resta creditore, se c'è consenso alla surrogazione), non solo la forma esteriore del pagamento.
- Se il terzo si limita a pagare senza acquisire un credito o senza che il debitore ne risulti obbligato, è più probabile la qualificazione come effetto dichiarativo e applicazione di eventuali aliquote agevolate; se invece il terzo viene posto nella posizione di creditore o il compratore assume espressamente il debito, si configura un negozio patrimoniale imponibile.
- In contenziosi analoghi, gli uffici tendono a qualificare come imponibili le operazioni che hanno la sostanza di un finanziamento/assunzione di debito; il contribuente deve documentare chiaramente l'assenza di autonoma pattuizione patrimoniale per ottenere il trattamento agevolato.
- La liquidazione può essere ritenuta legittima anche se l'intervento del terzo è assimilabile a un finanziamento bancario: è importante prevedere nella scrittura attestazioni esplicite sulla natura dell'operazione (es. quietanza integrale, rinuncia del creditore, subrogazione) per evitare interpretazioni di autonomia negoziale.
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