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Sentenza

Sentenza del 13/03/2023 n. 107 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Imposta sulle successioni e donazioni e relative imposte ipo-catastali -Art. 2, c. 47. DL 262/2006 -- Atto di dotazione di Trust "auto dichiarato" - Mancato trasferimento effettivo di ricchezza -Tassazione fissa e non proporzionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Imponibilità fiscale del conferimento di beni in un trust autodichiarato: se il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni (e delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale) si realizzi al momento della costituzione/segregazione del trust (conferimento al trustee) oppure solo al momento della effettiva attribuzione patrimoniale ai beneficiari.

La decisione

La C.G.T. ha accolto il ricorso del contribuente, riformando la decisione di primo grado e annullando l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate. Il giudice ha seguito l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la costituzione di un trust autodichiarato determina soltanto un effetto segregativo dei beni conferiti e non un immediato trasferimento di ricchezza imponibile. Ne consegue che all'atto di dotazione si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (e non la tassazione proporzionale), mentre la tassazione proporzionale sulle successioni e donazioni si verifica solo al momento dell'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47

    E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni ... sulla costituzione di vincoli di destinazione

    La Corte interpreta la norma richiamando il testo unitario dell'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990): l'assoggettamento ai "vincoli di destinazione" non crea una nuova imposta autonoma sulla mera costituzione, ma rimette il presupposto all'effettivo trasferimento/arricchimento dei beneficiari.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 1

    Presupposto dell'imposta è il reale trasferimento di beni o diritti e quindi il reale arricchimento dei beneficiari

    La Corte conferma che il criterio sostanziale dell'imposta resta l'arricchimento a titolo di liberalità; senza trasferimento effettivo non opera la tassazione proporzionale.

  • Legge 22 giugno 2016, n. 112 ("Dopo di Noi"), art. 6, comma 1

    I beni e i diritti conferiti in trust ... sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni ...

    La Corte ritiene che la norma sia una clausola di esenzione/salvaguardia per soggetti disabili e non una conferma della tesi dell'Agenzia che il conferimento sia sempre imponibile: la presenza dell'esenzione non implica che ogni conferimento sia già imponibile.

  • Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985 (recepita, L. 16 ottobre 1989, n. 364), artt. 2 e 11

    Rilevanza degli effetti negoziali del trust e distinzione tra istituzione e effetto dispositivo

    Richiamata per spiegare la natura segregativa del trust e la distinzione tra costituzione del vincolo e attribuzione definitiva ai beneficiari.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 21614/2016)

    Principio di diritto enunciato dalla Corte: il trust autodichiarato con conferimento non determina reale trasferimento imponibile; imposte ipotecaria e catastale in misura fissa; imposizione proporzionale al momento della reale attribuzione ai beneficiari

    Riferimento decisivo per la decisione: il conferimento produce effetto segregativo e non immediata capacità contributiva tassabile a titolo di donazione.

  • Giurisprudenza di legittimità successiva (es. Cass. sent. 13626/2018; ordinanze 19310/2019 e sent. 15453-15456-16700-19167-19319-22754/2019)

    Varie pronunce contrastanti sul momento impositivo del trust

    La Corte riconosce il contrasto giurisprudenziale ma aderisce all'orientamento che richiede il trasferimento effettivo per la tassazione proporzionale; tale contrasto giustifica la compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • Nel trust autodichiarato (disponente nominato trustee) il conferimento ha prevalentemente effetto segregativo: non si ritiene di per sé realizzato il presupposto impositivo della donazione/successione; pertanto si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa al momento della dotazione e la tassazione proporzionale solo al momento della effettiva attribuzione ai beneficiari.
  • Se il conferimento al trustee comporta un effettivo trasferimento di proprietà e determina un incremento patrimoniale stabile a favore di un soggetto diverso dal disponente, l'Amministrazione e parte della giurisprudenza ritengono applicabile subito la tassazione proporzionale; la valutazione è fattuale e dipende dal contenuto negoziale e dagli effetti reali dell'atto.
  • La norma che estende l'imposta ai "vincoli di destinazione" va interpretata in connessione con il testo del D.Lgs. 346/1990: non crea una nuova imposta autonoma sul mero vincolo ma richiede di valutare la presenza dell'arricchimento liberalmente configurabile.
  • La legge 'Dopo di Noi' non prova che ogni conferimento sia imponibile: l'esenzione prevista per specifiche situazioni è una misura di tutela e non un'interpretazione a favore dell'estensione automatica della tassazione al conferimento.
  • Esiste contrasto giurisprudenziale: i contribuenti devono essere preparati a produrre argomentazione documentale sul carattere segregativo e provvisorio del conferimento; l'Ufficio può comunque adottare posizioni diverse e la questione può richiedere giudizio.
  • Il pagamento dell'imposta da parte di un notaio o altro soggetto terzo versante non estingue automaticamente il diritto del contribuente ad ottenere la pronuncia di merito: il versamento non determina sempre la cessazione della materia del contendere quando vi sia interesse a pronunciarsi sul merito.

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