Sentenza del 13/03/2023 n. 9 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
Imposte sui redditi delle società - Accertamento da studi di settore - Presunzione semplice - Obbligo di contraddittorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un atto di accertamento basato sull'applicazione degli studi di settore / parametri senza che si fosse svolto il contraddittorio preventivo; censura della validità della presunzione derivante dagli studi di settore e della motivazione dell'atto ridotta al solo rilievo dello scostamento
La decisione
la Corte ha affermato che l'accertamento fondato sugli studi di settore costituisce una presunzione semplice la cui gravità, precisione e concordanza non discendono automaticamente dal mero scostamento; è obbligatorio instaurare il contraddittorio con il contribuente prima dell'adozione dell'atto, pena la nullità. In contraddittorio il contribuente può e deve fornire ogni mezzo di prova per dimostrare l'inapplicabilità degli standard alla sua impresa o la specificità della realtà aziendale nel periodo; la motivazione dell'atto deve oltrepassare il semplice scostamento e spiegare concretamente l'applicabilità dello standard e le ragioni per cui sono state respinte le eccezioni del contribuente. Di conseguenza l'accertamento effettuato senza il contraddittorio obbligatorio è nullo o comunque carente nella motivazione
Norme richiamate
art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993
la norma disciplina il contraddittorio preventivo nelle procedure di accertamento basate su parametri o studi di settore; va intesa come obbligo procedurale che legittima l'uso delle presunzioni statistiche solo se accompagnato dal confronto con il contribuente
Massime di principio
- Gli studi di settore/parametri sono presunzioni semplici: lo scostamento da solo non legittima definitivamente l'accertamento.
- Prima di notificare un atto basato su studi di settore l'Amministrazione deve attivare il contraddittorio; la mancata attivazione comporta nullità o vizio dell'atto.
- In sede di contraddittorio il contribuente ha ampia libertà di prova per dimostrare l'inapplicabilità degli standard alla sua attività o per illustrare elementi concreti che giustificano diversi risultati reddituali.
- L'atto motivato non può limitarsi a richiamare lo scostamento: deve spiegare come e perché lo standard è applicabile al caso concreto e rispondere alle osservazioni opponibili dal contribuente.
- Per difendersi efficacemente il contribuente dovrebbe presentare documentazione economico-contabile, elementi organizzativi e fattori congiunturali/straordinari che giustifichino la diversa redditività.
- Gli uffici devono documentare nel processo verbale di contraddittorio le ragioni per cui ritengono gli elementi del contribuente insufficienti, in modo da rendere la motivazione dell'accertamento completa e resistente al controllo giurisdizionale.
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