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Sentenza

Sentenza del 13/03/2023 n. 9 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento

Imposte sui redditi delle società - Accertamento da studi di settore - Presunzione semplice - Obbligo di contraddittorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di un atto di accertamento basato sull'applicazione degli studi di settore / parametri senza che si fosse svolto il contraddittorio preventivo; censura della validità della presunzione derivante dagli studi di settore e della motivazione dell'atto ridotta al solo rilievo dello scostamento

La decisione

la Corte ha affermato che l'accertamento fondato sugli studi di settore costituisce una presunzione semplice la cui gravità, precisione e concordanza non discendono automaticamente dal mero scostamento; è obbligatorio instaurare il contraddittorio con il contribuente prima dell'adozione dell'atto, pena la nullità. In contraddittorio il contribuente può e deve fornire ogni mezzo di prova per dimostrare l'inapplicabilità degli standard alla sua impresa o la specificità della realtà aziendale nel periodo; la motivazione dell'atto deve oltrepassare il semplice scostamento e spiegare concretamente l'applicabilità dello standard e le ragioni per cui sono state respinte le eccezioni del contribuente. Di conseguenza l'accertamento effettuato senza il contraddittorio obbligatorio è nullo o comunque carente nella motivazione

Norme richiamate

  • art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993

    la norma disciplina il contraddittorio preventivo nelle procedure di accertamento basate su parametri o studi di settore; va intesa come obbligo procedurale che legittima l'uso delle presunzioni statistiche solo se accompagnato dal confronto con il contribuente

Massime di principio

  • Gli studi di settore/parametri sono presunzioni semplici: lo scostamento da solo non legittima definitivamente l'accertamento.
  • Prima di notificare un atto basato su studi di settore l'Amministrazione deve attivare il contraddittorio; la mancata attivazione comporta nullità o vizio dell'atto.
  • In sede di contraddittorio il contribuente ha ampia libertà di prova per dimostrare l'inapplicabilità degli standard alla sua attività o per illustrare elementi concreti che giustificano diversi risultati reddituali.
  • L'atto motivato non può limitarsi a richiamare lo scostamento: deve spiegare come e perché lo standard è applicabile al caso concreto e rispondere alle osservazioni opponibili dal contribuente.
  • Per difendersi efficacemente il contribuente dovrebbe presentare documentazione economico-contabile, elementi organizzativi e fattori congiunturali/straordinari che giustifichino la diversa redditività.
  • Gli uffici devono documentare nel processo verbale di contraddittorio le ragioni per cui ritengono gli elementi del contribuente insufficienti, in modo da rendere la motivazione dell'accertamento completa e resistente al controllo giurisdizionale.

Testo integrale

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