Sentenza del 13/03/2023 n. 7318 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento (gennaio 2017) conseguenti a procedura DOCFA 2016 che avevano rideterminato la rendita catastale di aree con parco eolico. La controversia verteva sulla qualificazione della torre degli aerogeneratori: se considerarla "costruzione" assoggettabile a stima catastale o componente impiantistica funzionale al processo produttivo, quindi esclusa dalla stima ai sensi della normativa vigente (Legge di stabilità 2016, L. n. 208/2015, art.1, comma 21).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso della contribuente (violazione della L. n. 208/2015, art.1, commi 21-22), ritenendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, vada escluso dalla stima catastale il valore delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo anche se strutturalmente connesse o infisse al suolo. La Corte ha censurato la sentenza di appello che aveva qualificato la torre come mera costruzione e ha cassato la decisione impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Campania (diversa composizione) perché determini la rendita escludendo il valore delle torri ai sensi della L. 208/2015, art.1, comma 21. Il primo motivo (procedurale) è stato rigettato; le altre censure sono assorbite.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
A decorrere dal 1/1/2016 la determinazione della rendita catastale per immobili a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) avviene con stima diretta sul suolo, sulle costruzioni e sugli elementi strutturalmente connessi; sono invece esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo (cioè anche componenti 'imbullonate' o strutturalmente connesse se funzionali).
Decreto-Legge 31 marzo 2005, n. 44
Norma di interpretazione autentica, applicata nel regime previgente, che includeva talune componenti mobili nel computo della rendita come "costruzioni stabili"; la sua funzione interpretativa è stata successivamente modificata dall'intervento normativa del 2015 che opera una diversa esclusione per gli impianti funzionali.
Circolare Agenzia delle Entrate
n. 27/E del 13/06/2016 (ed altresì circolari n. 2/E del 10/02/2016 e Agenzia del territorio n. 6 del 30/11/2012 richiamata)
L'Amministrazione aveva sostenuto che le torri di sostegno degli aerogeneratori costituissero costruzioni da includere nella stima diretta. La Corte ha ritenuto però che l'interpretazione amministrativa non possa prevalere sulla lettera e ratio della L. n. 208/2015 che esclude le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, indipendentemente dalla loro natura strutturale o dall'ancoraggio al suolo.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione a censure procedurali: la Corte conferma che l'omessa pronuncia espressa su una eccezione può considerarsi implicitamente rigettata quando la decisione di merito è incompatibile con la pretesa della parte; non sempre è necessaria una trattazione espressa di ogni rilievo.
Massime di principio
- Dopo il 1/1/2016 (L. n. 208/2015, art.1, c.21) la chiave di classificazione per la stima catastale degli immobili speciali è la funzionalità rispetto al processo produttivo: se un elemento (anche strutturalmente connesso o infisso) è funzionale alla produzione, il suo valore va escluso dalla stima.
- Le caratteristiche fisiche (dimensione, solidità, ancoraggio al suolo) non sono decisive: conta il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Pertanto torri eoliche ordinarie, che contribuiscono al processo di generazione elettrica, sono generalmente da considerare impiantistiche ed escluse dalla rendita.
- Le circolari e le interpretazioni amministrative che basano la qualificazione solo su caratteristiche strutturali possono essere contrastate in giudizio alla luce della norma del 2015; la giustificazione normativa prevale sulla semplice classificazione tecnica.
- Per mutare la qualificazione di una componente impiantistica in costruzione occorrono deduzioni specifiche e concrete sulla peculiare assenza di funzionalità produttiva: il contribuente o l'Amministrazione deve provare caratteristiche costruttive o funzionali tali da giustificare un trattamento difforme.
- In sede d'appello non è obbligatorio riproporre nuovi profili fattuali purché le ragioni del gravame siano esposte con la specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c.; l'omessa trattazione espressa di una eccezione può essere considerata implicitamente decisa se incompatibile con il dispositivo.
- In casi analoghi, l'iter pratico corretto è richiedere al giudice di merito l'accertamento della funzionalità produttiva dell'elemento contestato; se già emergono caratteristiche ordinarie dell'impianto è possibile ottenere esclusione dal valore catastale senza che sia necessario un nuovo accertamento probatorio approfondito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mar 2023Sentenza del 13/03/2023 n. 9 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 13 mar 2023Sentenza del 13/03/2023 n. 65 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 13 mar 2023Sentenza del 13/03/2023 n. 107 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 13 mar 2023Sentenza del 13/03/2023 n. 194 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 13 mar 2023Sentenza del 13/03/2023 n. 372 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 13 mar 2023Sentenza del 13/03/2023 n. 7309 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →