Sentenza del 13/03/2023 n. 65 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Esenzione IMU/TASI - Destinazione agricola fabbricato - Atto di classamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni 2015-2020. L'ente (per mezzo del concessionario) sosteneva la tassabilità dell'unità immobiliare; il contribuente eccepiva l'esenzione IMU per fabbricati rurali strumentali e contestava l'individuazione del presupposto TASI. La questione giuridica principale era se la destinazione di fatto del fabbricato all'attività agricola fosse sufficiente a escludere l'imposta in assenza di un classamento catastale in categoria A/6 o D/10.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello proposto da A. T. srl, riformando la decisione di primo grado che aveva dato ragione al contribuente. Il giudice ha ritenuto che, in linea con la giurisprudenza della Cassazione, la mera destinazione di fatto non è sufficiente: occorre il relativo classamento catastale (A/6 o D/10) per riconoscere l'esenzione. Nel caso concreto l'immobile risultava accatastato come A/02, quindi non poteva beneficiare delle agevolazioni per i fabbricati rurali e l'imposta è dovuta. Per particolarità processuali le spese sono compensate.
Norme richiamate
Ordinanza della Cassazione Sezione Tributaria n. 23386
La Corte ha affermato che la cessazione dell'attività agricola non è sufficiente per "ripristinare" la pretesa impositiva se l'unità immobiliare risulta ancora classata catastalmente come D/10; il classamento catastale prevale sulla valutazione di fatto.
Sentenza Sezioni Unite della Cassazione n. 18565
Ha contribuito a consolidare l'orientamento per cui il possesso dei requisiti di ruralità utili all'esenzione non è materia di valutazione giudiziale in assenza dell'opportuna iscrizione catastale; la verifica spettano agli uffici del Catasto.
Normativa IMU/ICI/TASI (principio applicativo)
Per l'applicazione dell'esenzione o agevolazioni sui fabbricati rurali strumentali occorre il relativo classamento catastale (categorie A/6 o D/10); la normativa fiscale viene interpretata in connessione con l'iscrizione catastale quale elemento formale decisivo.
Massime di principio
- La classificazione catastale è il dato determinante per valutare l'esenzione IMU/TASI: senza accatastamento in A/6 o D/10 l'immobile è normalmente imponibile anche se di fatto è strumentale all'attività agricola.
- La valutazione di 'ruralità' o di strumentalità all'attività agricola è rimessa agli uffici del Catasto; il giudice tributario non può riconoscere l'esenzione sulla sola base della destinazione di fatto senza il relativo atto di classamento.
- La presentazione di autocertificazioni o domande di variazione catastale non sostituisce l'effetto del formale classamento: fino alla registrazione catastale definitiva l'ente può legittimamente pretenderne il pagamento.
- Se l'immobile è già classificato come A/6 o D/10 l'esenzione opera automaticamente anche in caso di cessazione dell'attività agricola (salvo specifiche fattispecie), come indicato dalla giurisprudenza della Cassazione.
- Per i contribuenti che intendono ottenere l'esenzione è consigliabile procedere preventivamente alla regolarizzazione catastale (istanza di variazione al Catasto) e conservare la documentazione dell'iscrizione catastale prima di contestare avvisi impositivi.
- In sede contenziosa, qualora il comune pretenda l'imposta per immobili non accatastati come rurali, l'orientamento giurisprudenziale è favorevole all'ente; pertanto, intervenire tempestivamente presso il Catasto è la strategia più efficace.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mar 2023Sentenza del 13/03/2023 n. 9 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 13 mar 2023Sentenza del 13/03/2023 n. 107 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 13 mar 2023Sentenza del 13/03/2023 n. 194 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 13 mar 2023Sentenza del 13/03/2023 n. 372 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 13 mar 2023Sentenza del 13/03/2023 n. 7309 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 mar 2023Sentenza del 13/03/2023 n. 7318 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →