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Sentenza

Sentenza n. 636/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);

Giustizia amministrativa202600315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova pratica a quiz e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la prova pratica, i relativi esiti e gli atti della commissione, deducendo anzitutto che la risposta indicata come corretta al quesito n. 4 fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lui selezionata. Con riferimento al quesito n. 6, ha sostenuto che, anche qualora fosse corretta la risposta individuata dalla commissione, fosse parimenti corretta quella da lui fornita, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 d.P.R. 220/2001, in relazione alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto alla riammissione e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova, ovvero neutralizzazione dei quesiti contestati.

La decisione

Nel corso del giudizio l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti contestati. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6, indipendentemente dalla risposta fornita da ciascun candidato, e ha rideterminato la graduatoria. Per effetto della rettifica il ricorrente ha conseguito almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale intervento avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, anziché l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiesta dall'ASL. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata, in base alla soccombenza virtuale, al pagamento di 400 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato. La regolazione parzialmente compensata è stata motivata dalla serialità del contenzioso, dal tempestivo riesame amministrativo, dalla natura specialistica delle questioni e dalla definizione del giudizio in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica

    Richiamato quale base della domanda di reintegrazione mediante rettifica del punteggio e riammissione alla procedura.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali

    Invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità delle operazioni concorsuali; la pronuncia non esamina nel merito tale censura per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 9 del bando di concorso

    soglia per l’ammissione all’orale

    La soglia di 14 punti prevista dal bando è stata raggiunta dal ricorrente dopo la rideterminazione dei punteggi.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio, l'amministrazione modifica autonomamente l'esito della procedura selettiva e tale intervento soddisfa integralmente l'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La riassegnazione del punteggio ai quesiti contestati indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, con conseguente raggiungimento della soglia di ammissione alla fase successiva, integra una soddisfazione piena dell'interesse alla riammissione nella procedura concorsuale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente a riesame o autotutela dell'amministrazione, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto anche della tempestività dell'intervento amministrativo, della serialità del contenzioso e della complessità tecnica delle questioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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