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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36699/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Genova del 3 giugno 2026, che aveva rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p. avverso l’ordinanza della Corte di appello di Genova del 12 maggio 2026, a sua volta reiettiva dell’istanza di restituzione di un telefono cellulare iPhone 14 sottoposto a sequestro probatorio il 10 novembre 2023, nell’ambito di un procedimento per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e alcuni reati-fine. Con unico motivo ha denunciato violazione di legge, in relazione agli artt. 262, 263 e 321 c.p.p., e vizio di motivazione. Ha contestato che la confisca disposta ai sensi dell’art. 240 c.p. fosse ormai irrevocabile, sostenendo che la condanna non era definitiva e che il titolo dell’apprensione era ancora il sequestro. Ha inoltre dedotto che non persisteva una necessità probatoria: le intercettazioni riguardavano l’utenza, non uno specifico IMEI, la SIM intercettata non sarebbe mai stata inserita nel telefono sequestrato e il dispositivo sarebbe stato commercializzato mesi dopo la condotta contestata; ha infine sostenuto che il bene non rientrava tra quelli confiscabili. La Corte ha rilevato preliminarmente che l’ordinanza con cui il giudice del giudizio rigetta una richiesta di restituzione di beni in sequestro probatorio non è appellabile ex art. 322-bis c.p.p. né immediatamente ricorribile per cassazione: il provvedimento può essere impugnato insieme alla sentenza ai sensi dell’art. 586 c.p.p. Il merito della richiesta di restituzione e le deduzioni sulla confisca non sono stati esaminati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice del giudizio, non è immediatamente impugnabile con appello ex art. 322-bis c.p.p. né con ricorso per cassazione; è impugnabile insieme alla sentenza che definisce il grado, ai sensi dell’art. 586 c.p.p. Ha però annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Genova del 3 giugno 2026, perché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello invece di rigettarlo nel merito: si trattava di un provvedimento non consentito dalla legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la motivazione dispone inoltre il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Le censure sulla persistente necessità probatoria, sull’identificazione del telefono e sulla confiscabilità del bene non sono state decise nel merito.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    deve escludersi la possibilità di impugnare con l’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. l’ordinanza del giudice del giudizio (di primo o di secondo grado) che rigetta la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio, tenuto conto che il rimedio è previsto solo avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.

    L’appello previsto dall’art. 322-bis c.p.p. non è esperibile contro l’ordinanza del giudice del giudizio che rigetta la restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio.

  • art. 586 c.p.p.

    Dunque, una simile ordinanza è impugnabile solo con la sentenza ai sensi dell’art. 586, comma 1, cod. proc. pen.

    L’ordinanza che decide sulla restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio durante il giudizio è impugnabile insieme alla sentenza che definisce il grado.

  • art. 568, comma 2, c.p.p.

    Allo stesso modo, va esclusa l’immediata impugnazione con ricorso per cassazione di tale provvedimento, ipotesi che contrasta con il chiaro tenore testuale degli artt. 568, comma 2, e 586, comma 3, cod. proc. pen. e non giustificabile nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., che garantisce il ricorso per cassazione avverso le sole sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale.

    Il provvedimento in questione non è immediatamente ricorribile per cassazione; la disciplina delle impugnazioni non consente di introdurre rimedi non previsti.

  • art. 586, comma 3, c.p.p.

    Allo stesso modo, va esclusa l’immediata impugnazione con ricorso per cassazione di tale provvedimento, ipotesi che contrasta con il chiaro tenore testuale degli artt. 568, comma 2, e 586, comma 3, cod. proc. pen. e non giustificabile nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., che garantisce il ricorso per cassazione avverso le sole sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale.

    La disposizione concorre a escludere l’immediata impugnazione per cassazione dell’ordinanza, che segue il regime di impugnazione differita previsto per i provvedimenti emessi nel corso del giudizio.

  • art. 579, comma 3, c.p.p.

    In ogni caso, una volta disposta la confisca del bene sottoposto a sequestro probatorio, è assicurata anche l’autonoma impugnazione della sentenza su questo specifico punto ai sensi dell’art. 579, comma 3, cod. proc. pen.

    Quando la sentenza dispone la confisca del bene sequestrato, la statuizione sulla confisca può essere autonomamente impugnata secondo la disposizione richiamata.

  • art. 620, lett. d), c.p.p.

    Tuttavia, ai sensi dell’art. 620, lett. d), cod. proc. pen. va disposto l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Genova del 3 giugno 2026, che, invece di dichiarare inammissibile l’appello, lo ha rigettato nel merito, trattandosi di provvedimento non consentito dalla legge.

    La Corte annulla senza rinvio il provvedimento non consentito dalla legge con cui il Tribunale, anziché dichiarare inammissibile l’appello, ne aveva deciso il merito.

Massime di principio

  • L’ordinanza con cui il giudice del giudizio rigetta la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non è appellabile ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p. e non è immediatamente ricorribile per cassazione.
  • La contestazione dell’ordinanza che rigetta la restituzione del bene in sequestro probatorio deve essere proposta insieme all’impugnazione della sentenza che definisce il grado, secondo l’art. 586 c.p.p.; se è stata disposta la confisca, la relativa statuizione è autonomamente impugnabile nei termini previsti dall’art. 579, comma 3, c.p.p.
  • Il giudice che riceve un appello non previsto dalla legge contro un’ordinanza di rigetto della restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio deve dichiararlo inammissibile e non può rigettarlo nel merito; il provvedimento di merito così emesso è annullabile senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penale

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