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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18149/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un contribuente/debitore aveva agito davanti al Tribunale chiedendo l'accertamento negativo dell'esistenza di pretese creditorie portate da numerose cartelle di pagamento, relative sia a tributi sia a sanzioni amministrative, sostenendo che tutte fossero prescritte. Il Tribunale aveva dichiarato la giurisdizione del giudice tributario per le cartelle tributarie e aveva invece ritenuto prescritte solo alcune cartelle riferite a sanzioni amministrative; sulle spese aveva compensato il 30% e posto il restante 70% a carico dell'attore. In appello l'attore contestava soprattutto la regolazione delle spese, sostenendo che non vi fosse reciproca soccombenza, perché non c'era stata domanda riconvenzionale e la sua domanda sarebbe stata unica, sebbene riferita a più cartelle. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel confermare la condanna alle spese in base a una supposta soccombenza reciproca; richiamava anche Cass. SS.UU. n. 32061/2022 per affermare che l'accoglimento parziale di un'unica domanda non consentirebbe di porre le spese a carico della parte vittoriosa.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la domanda di accertamento negativo, pur proposta con un unico atto, fosse in realtà articolata in più capi autonomi corrispondenti alle diverse cartelle di pagamento e ai diversi crediti contestati. In tale prospettiva, la parziale soccombenza dell'attore poteva integrare una situazione rilevante ai fini del regolamento delle spese secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che la soluzione adottata dalla Corte d'appello era sorretta da motivazione effettiva e non viziata nei limiti del sindacato di legittimità. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale norma sul principio di soccombenza nel regolamento delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla compensazione totale o parziale delle spese in presenza dei presupposti di legge

  • art. 111 Cost.

    evocato per affermare che la motivazione della decisione era adeguata al minimo costituzionale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione anticipata e per l'applicazione delle conseguenze previste in caso di decisione conforme alla proposta

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass. S.U. n. 32061/2022

    utilizzata per distinguere tra un'unica domanda articolata in un capo e una domanda unica articolata in più capi, ai fini della soccombenza reciproca

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    richiamata per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione nei casi di asserito vizio motivazionale

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, l'accoglimento solo parziale di una domanda può determinare soccombenza reciproca quando la domanda, pur formalmente unitaria, è sostanzialmente articolata in una pluralità di capi autonomi riferiti a diversi diritti o crediti.
  • La soccombenza reciproca ai fini degli artt. 91 e 92 c.p.c. non è esclusa dalla mancanza di domande riconvenzionali della controparte: ciò che rileva è il concreto esito della controversia sui diversi capi della domanda attorea.
  • Quando il giudice di merito regola le spese in base alla pluralità e autonomia dei capi della domanda, tale valutazione è di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione nei casi consentiti.
  • La nozione di "unica domanda" non coincide necessariamente con un'unica pretesa sostanziale: se l'atto di citazione contesta una pluralità di cartelle o di crediti autonomi, il giudice può considerare separatamente i relativi esiti ai fini del governo delle spese.
  • La motivazione in punto spese è immune da censura se rende comprensibile il percorso logico seguito dal giudice e supera il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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