Cassazione Penale, Sentenza n. 24000/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare disposta dal GIP di Modena. Il Tribunale aveva ritenuto non conforme il deposito telematico perché l'atto era stato redatto in modalità analogica, stampato, poi scansionato e infine trasmesso come immagine con firma digitale, in violazione delle specifiche tecniche dettate dal Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi (che richiede documento nativo digitale in formato PDF non ottenuto tramite scansione). La difesa ha impugnato sostenendo che l'atto era comunque firmato digitalmente e che le ipotesi di inammissibilità previste dall'art.24 comma 6-sexies D.L. 137/2020 sono tassative e non comprendono la fattispecie di scansione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Bologna e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per il riesame perché proceda alla valutazione sul merito della richiesta di riesame. La Corte ha ritenuto che, pur essendo la prescrizione tecnica (atto nativo digitale, non ottenuto mediante scansione) prevista dal provvedimento direttoriale, la sanzione processuale dell'inammissibilità è limitata ai casi tassativamente indicati dall'art.24 comma 6-sexies D.L. 137/2020 e che nel caso concreto non ricorreva alcuna delle ipotesi tassative (ad es. mancanza della firma digitale sull'atto). Inoltre l'atto soddisfaceva i requisiti formali dell'impugnazione di cui all'art.591 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. 137/2020 art.24 comma 6-bis
art. 24, comma 6-bis D.L. n.137/2020
Stabilisce che l'impugnazione depositata telematicamente deve essere un documento informatico sottoscritto digitalmente secondo il provvedimento del Direttore Generale; ammette per gli allegati la copia informatica per immagine sottoscritta per conformità dal difensore. La Corte ha interpretato che la norma richiede il documento informatico ma non sanziona come inammissibilità tutte le violazioni delle specifiche tecniche direttoriali.
D.L. 137/2020 art.24 comma 6-sexies
art. 24, comma 6-sexies D.L. n.137/2020
Elenca tassativamente le ipotesi in cui l'impugnazione è inammissibile (es. atto non sottoscritto digitalmente; copie per immagine non sottoscritte per conformità; trasmissione da PEC non registrata o non intestata al difensore; invio a PEC diversa da quella indicata). La Corte ha ritenuto che solo le ipotesi qui previste comportano inammissibilità, quindi la sola formazione 'analogica' e successiva scansione non rientra tra le cause tassative di inammissibilità.
D.L. 137/2020 art.24 comma 6-septies
art. 24, comma 6-septies D.L. n.137/2020
Prevede che il giudice dichiari l'inammissibilità nei casi previsti dal comma 6-sexies e, se del caso, disponga l'esecuzione del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato questa previsione per sottolineare il regime sanzionatorio limitato e tassativo.
Codice di procedura penale art.591 lett. c)
Fissa i requisiti formali dell'atto di impugnazione (forma scritta, indicazione dell'atto impugnato, dei capi e punti, motivi con ragioni di diritto e elementi di fatto). La Corte ha verificato che tali requisiti erano rispettati nel ricorso, escludendo inammissibilità per carenze formali.
Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati (decreto 9 novembre 2020) art.3 comma 1
decreto direttoriale 9/11/2020, art.3 comma 1
Stabilisce le specifiche tecniche: documento in formato PDF ottenuto da trasformazione di documento testuale (no scansione di immagini) e sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. La Corte ha riconosciuto la norma tecnica ma ha distinto tra prescrizione tecnica e sanzione di inammissibilità, ritenendo che la violazione della specifica tecnica non è di per sé prevista come causa di inammissibilità dal legislatore dell'emergenza.
Decreto legislativo 10/10/2022 n.150 art.87
art. 87 D.Lgs. n.150/2022
Rimanda all'entrata in vigore differita della disciplina telematica delle impugnazioni nella riforma Cartabia; la Corte l'ha evocata per prospettare l'interpretazione sistematica secondo cui gli indici di riconoscimento del mittente (firma digitale, PEC) sono centrali rispetto alle modalità interne di formazione del testo.
Codice di procedura penale art.111-bis
Norma richiamata nella prospettiva della disciplina telematica delle impugnazioni; la Corte l'ha richiamata per rafforzare l'idea che la sottoscrizione digitale e le modalità di trasmissione sono i profili essenziali per identificare la validità telematica dell'atto.
Massime di principio
- La violazione delle specifiche tecniche direttoriali (es. atto non nativo digitale ma ottenuto tramite scansione) non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se la fattispecie non rientra nelle ipotesi tassative previste dall'art.24 comma 6-sexies D.L.137/2020.
- Per dichiarare inammissibile un atto telematico occorre verificare la sussistenza di una delle ipotesi tassative di cui al comma 6-sexies (mancanza firma digitale, copie per immagine non firmate per conformità, PEC non registrata o non intestata, invio a PEC diversa, ecc.).
- Occorre distinguere tra requisiti formali dell'atto di impugnazione (art.591 c.p.p.) e requisiti tecnici del documento informatico: il rispetto dei primi è essenziale per la validità dell'impugnazione, mentre la violazione dei secondi rileva solo se collegata a una sanzione espressamente prevista dalla legge.
- In situazioni analoghe è preferibile comunque creare l'atto come "nativo digitale" (documento di videoscrittura convertito in PDF) e apporre la firma digitale, evitando passaggi intermedi (stampa e scansione) per ridurre il rischio di contestazioni tecniche.
- Per gli allegati è ammessa la copia per immagine, ma questa deve essere sottoscritta digitalmente per conformità all'originale, come richiede la normativa emergenziale.
- In caso di dubbio tecnico-formale, il giudice di merito non può estendere per analogia le cause di inammissibilità oltre quelle tassativamente previste: è possibile che la Corte annulli l'atto impugnativo se riscontra che l'inammissibilità è stata dichiarata su base non prevista dalla legge.
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