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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14619/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di illegittimità di un ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze. Il ricorso articolava tre motivi: con il primo si denunciava una discrasia nelle date indicate nell'ordinanza impugnata, poiché vi si faceva riferimento a un ricorso del 29.7.2024 diretto contro un ordine di esecuzione del successivo 5.8.2024; con il secondo si contestava il rigetto relativo al punto e) del provvedimento, incentrato sul tema del c.d. pre-sofferto, assumendo che il ricorso non avesse correttamente valorizzato tale profilo; con il terzo si censurava il punto f) dell'ordinanza, deducendo la sovrapponibilità dei periodi di ritenuta sussistenza del reato associativo nei due processi. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo non spiegava quale concreto interesse o pregiudizio derivasse dalla discrasia tra date; che il secondo non confrontava la ratio del rigetto, fondata sul fatto che il pre-sofferto riguardava fatti anteriori rispetto a quelli della sentenza da eseguire; e che il terzo era generico e non specificamente rivolto contro la motivazione sulla non sovrapponibilità temporale dei due periodi di reato associativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha osservato che il primo motivo era privo di allegazione circa il concreto interesse ad impugnare, il secondo non si misurava con la reale ratio decidendi della Corte d'appello sul pre-sofferto, e il terzo non confutava in modo specifico la motivazione sulla non sovrapponibilità dei periodi oggetto delle due decisioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a rilevare un'irregolarità formale o una discrasia cronologica senza indicare quale concreto interesse all'impugnazione ne derivi e quale pregiudizio processuale o sostanziale sia stato subito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: se la decisione di merito si fonda su una certa delimitazione temporale o fattuale, l'impugnazione deve contestare proprio quel presupposto in modo puntuale.
  • La deduzione di sovrapposizione tra periodi diversi di commissione di un reato associativo non è idonea se resta generica e non confuta la motivazione del giudice di merito sulla non coincidenza dei fatti e dei segmenti temporali presi a base delle decisioni.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il giudice di legittimità applica la conseguente sanzione economica prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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