Ordinanza n. 2430/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta connessa alla conversione del titolo di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la revoca del nulla osta. Ha dedotto che la revoca fosse motivata esclusivamente dall’inesistenza di un precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale, la cui mancanza sarebbe dipesa dal ritardo dell’Amministrazione nel riscontrare la relativa istanza. L’interessato ha inoltre sostenuto di possedere tutti gli altri requisiti necessari per la conversione del titolo di soggiorno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR, ritenendo sussistenti significativi elementi di fondatezza alla luce di un precedente della stessa Sezione relativo a fattispecie analoga. Ha rilevato anche il danno grave e irreparabile derivante dagli effetti del provvedimento impugnato. Ha quindi sospeso la revoca del nulla osta e ordinato all’Amministrazione di riesaminare la posizione dell’appellante entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Nel riesame, l’Amministrazione dovrà valutare l’assimilabilità quoad effectum, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, della stipula del contratto di soggiorno e del fotosegnalamento, nonché degli elementi sostanziali comprovanti la sussistenza dei requisiti relativi al titolo di soggiorno per lavoro stagionale. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado cautelare, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR.
Impone la trasmissione dell’ordinanza cautelare al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Ai fini della conversione di un titolo di soggiorno, l’inesistenza formale di un precedente permesso per lavoro stagionale non può essere valutata isolatamente quando la sua mancata formazione sia riconducibile al ritardo dell’Amministrazione nel riscontrare la relativa istanza.
- Nel giudizio cautelare, la sussistenza di significativi elementi di fondatezza della pretesa, unita al rischio di un danno grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato, giustifica la sospensione dell’atto e l’ordine di riesame della posizione dell’interessato.
- Nel riesame relativo alla conversione del titolo di soggiorno, l’Amministrazione deve considerare, oltre alla formazione formale del titolo, gli elementi sostanziali idonei a comprovare la sussistenza dei requisiti e l’eventuale assimilabilità quoad effectum di adempimenti o documenti rilevanti, quali la stipula del contratto di soggiorno e il fotosegnalamento.
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