Cassazione Civile, Ordinanza n. 12514/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di un'impresa per somme pretese a seguito di un rapporto contrattuale. Il Tribunale aveva revocato parzialmente il decreto e condannato in solido l'università e la società subentrata nella posizione della originaria coobbligata. L'università ha impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame per inesistenza della notifica nei confronti di una delle appellate, ritenendo invece perfezionata la notifica verso l'altra parte. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 331 c.p.c., sostenendo che, essendo stata l'impugnazione comunque proposta nei confronti di tutte le parti necessarie e avendo avuto esito positivo la notifica verso una di esse, la corte avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio e non dichiarare l'inammissibilità; ha inoltre dedotto che le posizioni erano tra loro inscindibili o comunque dipendenti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 330 c.p.c., motivo poi rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo applicabile l'art. 331 c.p.c. anche quando l'impugnazione sia stata indirizzata contro tutte le parti ma la notificazione verso una di esse sia risultata inefficace o inesistente. Ha affermato che, in presenza di cause inscindibili o dipendenti e di litisconsorzio necessario processuale, il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e non può dichiarare immediatamente inammissibile l'impugnazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
integrità del contraddittorio nelle cause inscindibili o dipendenti
La norma si applica anche quando l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di tutte le parti ma la notificazione ad alcune di esse non sia andata a buon fine; in tal caso il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e non può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione senza previo termine per la rinnovazione.
Il motivo formulato in relazione alla disciplina della notificazione dell'impugnazione è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
regolare costituzione del contraddittorio
Il principio del giusto processo e della regolare costituzione del contraddittorio è valorizzato come criterio prevalente rispetto alla sola esigenza di celerità processuale.
Massime di principio
- Nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti, l'art. 331 c.p.c. opera anche quando l'impugnazione sia stata correttamente indirizzata a tutte le parti ma la notifica non si sia perfezionata nei confronti di una o più di esse.
- In sede di impugnazione, il giudice deve privilegiare la regolare costituzione del contraddittorio e disporre l'integrazione nei confronti delle parti non ritualmente raggiunte, anziché dichiarare subito l'inammissibilità del gravame.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei giudizi di appello relativi a cause inscindibili o dipendenti determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo definisce, nullità rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
Come è indicizzato
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